Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Comporta la Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile in materia penale. La Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, non solo ha respinto le argomentazioni del ricorrente, ma lo ha anche condannato a significative sanzioni economiche. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi procedurali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo. La corte territoriale aveva condannato un individuo per un reato legato agli stupefacenti, basando la propria decisione sulla valutazione della destinazione della sostanza allo spaccio. Questa valutazione era stata supportata in modo determinante dalle dichiarazioni di un testimone, ritenute pienamente attendibili dai giudici di secondo grado.
Il ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione probatoria effettuata dalla Corte d’Appello, in particolare riguardo alla credibilità del testimone e alla conseguente affermazione sulla finalità di spaccio.
La Decisione della Cassazione e il Ruolo del Giudice di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’attendibilità delle prove, come la testimonianza in questione. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia esente da vizi logici o giuridici.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva argomentato in modo coerente e logico, spiegando perché la testimonianza fosse credibile e perché, sulla base di essa, lo stupefacente fosse destinato allo spaccio. Il ricorso, pertanto, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di Cassazione.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile: Condanna ex art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce che, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, la norma prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a meno che il ricorrente non dimostri di aver agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. La Corte, richiamando anche una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha ritenuto che in questo caso non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente, la cui impugnazione era manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Condanna Accessoria
Le motivazioni dietro questa condanna economica sono chiare. Da un lato, si intende scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. Dall’altro, si attribuisce al ricorrente la responsabilità per aver attivato un procedimento giudiziario senza validi motivi giuridici. La Corte ha quindi fissato la sanzione pecuniaria nella misura di 3.000,00 euro, oltre alle spese processuali.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione) e non su un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende. È quindi essenziale, prima di impugnare una sentenza, una attenta valutazione dei motivi per evitare esiti controproducenti.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, di regola, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato dalla Corte stessa.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove, come le testimonianze.
Perché in questo caso il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato considerato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente erano infondate e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e non alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANICATTI’ il 12/09/1981
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 12 agosto
2024 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 13 febbraio
2023 con cui il Tribunale di Agrigento, dichiarato non doversi procedere quanto al capo 1 dell’imputazione e riqualificato il reato di cui al capo 2 nell’ambito
dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990, aveva condannato COGNOME
NOME alla pena di mesi 7 di reclusione ed C 1.400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato così come riqualifica
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato
lamentando il fatto che i Giudici del merito avrebbero asseritannente dedotto la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso dell’imputato
sulla mera scorta del suo dato ponderale.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quando dedotto dal Magrì, la Corte territoriale ha argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto dando rilievo alle dichiarazioni del teste COGNOME sulla cui attendibilità non c’è ragione per dubitare;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere stens re COGNOME>il Presi