Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a THIENE il 14/07/1985 COGNOME NOME nato a MALO il 27/03/1980
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i
ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, è
generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c)
cod. proc. pen. . A fronte della motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, non si indicano, infatti, gli elementi che sono alla
base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (tra le altre, Sez. 3,
35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014,
COGNOME, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 258962);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025.