Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/12/1976
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 56)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perch
contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili de giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e
adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di qualificazione giuridica del fatto, reputando integrata
l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sulla scorta di quanto concretamente emerso, atteso che l’imputato è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina con
elevato principio attivo, da cui erano ricavabili oltre 400 dosi singole. Sono state considerat anche altre circostanze del fatto, visto che della cocaina l’imputato si serviva per intrattene con i clienti, ai quali la forniva, in una situazione di grave rischio per la salute dei “cli dello stesso imputato, per la difficoltà di controllare gli effetti derivanti dall’assunzione stupefacente nella situazione evocata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
NOME GLYPH rranti
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidehte