Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 25/10/1996
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
ciatt~iso-atie-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, perché
non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23
giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del
Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile;
che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre
ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo
ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico richies redazione dell’atto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/05/2025.