Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/07/2004
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 7
comma 5 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,
maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n.
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurate
dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri
dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione,
specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021
Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice, oltre ad affermare l’assenza di elementi positivi, ha riferimento alle modalità di realizzazione della condotta di detenzione a fini di cessione d sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, posta in essere durante il regime di arresti domiciliari.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost..7 -13 giugno 2000, .n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente