Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 14568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/04/2000
avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIUDICE RAGIONE_SOCIALE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 19 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato a COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli a 624-bis, 385 e 707 cod. pen.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazio a mezzo del proprio difensore.
La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale, sostenendo, che il Giudice per le indag
preliminari non avrebbe adeguatamente motivato h ordiné
all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dàl’
129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi pre dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico minis
e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m sicurezza.
4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., de plano.
essere pronunciata
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna d ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle sp procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa de ammende.
Così deciso, il 17 gennaio 2025.