Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a LOCRI il 02/11/1967 COGNOME nato a LOCRI il 06/08/1999
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti ii ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e NOME COGNOME avverso la sente in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché, oltre ad essere fondati su argomentazioni merito e di carattere meramente confutativo rispetto alle non condivise conclusioni cui
pervenuta la Corte territoriale, deducono doglianze generiche e meramente riproduttive di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Co
territoriale (si vedano le pagine 10,11 e 12 sulla configurabilità dell’art. 337 cod.
sull’attendibilità delle dichiarazioni della capo treno, sulla insussistenza di alcun contras quelle rese dal testimone, nonché sulla qualifica pubblicistica della capo treno; si vedan
pagine 13 e 14 sulla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 651 cod. pen. e ininfluenza sull’elemento psicologico del reato del lieve deficit cognitivo da cui risulta
Merenda; si vedano, infine, le pagine 15, 16, 17 e 18 in merito alla configurabilità del rea cui al capo 3, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c
al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla illegittima determinazione della mi dell’aumento di pena applicato a Merenda);
ritenuto, peraltro, quanto alla generica doglianza relativa alla determinazione dell’aumen di pena applicato a Merenda, che la soluzione adottata dalla Corte territoriale è conforme a indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite che hanno precisato che se la pena dei reati i continuazione è dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa-ammenda), l’aumento per moltiplicazione si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del re base (cfr. Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751, in motivazione).
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare i colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
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