Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche di un Appello Infondato
Quando un procedimento giudiziario giunge al suo grado più alto, la Corte di Cassazione, le regole si fanno ancora più stringenti. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma può trasformarsi in un costo significativo per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello, se ritenuto privo dei requisiti di legge, comporti non solo la condanna alle spese, ma anche il pagamento di una cospicua somma a titolo di ammenda.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Evasione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato un individuo per il reato di evasione. La condanna si basava su due distinti episodi, avvenuti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, che secondo i giudici di merito erano sintomatici di una “negativa personalità dell’imputato”.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive. Con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non hanno valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata, ma si sono fermati a un livello precedente, riscontrando un vizio che impediva l’analisi stessa del ricorso.
La conseguenza di questa decisione è stata duplice e pesante per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Come di consueto, la parte soccombente è stata condannata a pagare i costi del procedimento.
2. Condanna al pagamento di un’ammenda: Oltre alle spese, l’uomo è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La parte più interessante della decisione risiede nella motivazione della condanna all’ammenda. La Corte ha ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità dovesse seguire questa sanzione pecuniaria. La ragione è che non vi erano elementi per considerare che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
In parole più semplici, la Corte ha presunto che il ricorso fosse stato presentato pur sapendo, o potendo sapere con l’ordinaria diligenza, che fosse privo dei requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato. A sostegno di questa posizione, i giudici hanno richiamato un principio consolidato, espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Questo principio stabilisce che la sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, a meno che il ricorrente non dimostri di essere caduto in un errore scusabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma non deve essere abusato. Presentare un ricorso inammissibile non è una strategia priva di costi. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate.
Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la decisione di impugnare un provvedimento, specialmente in Cassazione, deve essere ponderata con estrema attenzione, valutando non solo le possibilità di successo nel merito, ma anche e soprattutto i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità del ricorso stesso, per evitare di incorrere in sanzioni economiche significative.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare un’ammenda oltre alle spese?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato presentato con colpa, ovvero senza che vi fossero validi motivi giuridici a sostegno. La legge prevede questa sanzione per scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori.
Qual era il reato oggetto della condanna originale?
L’imputato era stato condannato in appello per due episodi di evasione, considerati dai giudici come un segnale della sua personalità negativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19144 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONZA il 22/01/1961
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo e il quarto m di ricorso, attinenti alla responsabilità per il reato contestato, si limitano a generiche ce
non misurandosi affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che risultano immuni da vizi logici o giuridici (v. le pagine 3 e 4);b) il secondo e il terzo motivo ricorso, rigua
erronea valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti mere doglianze dirette a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicend
criminose di cui all’imputazione, senza confrontarsi realmente con gli elementi probatori esaminati dalla Corte territoriale con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v
particolare le pagine 3 e 4 ); c) il quinto motivo di ricorso, relativo alla omessa applica della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondat
generico, avendo la Corte posto a fondamento del rigetto della richiesta, non l’abitualità de condotta, come sostiene il ricorrente, ma la sua intrinseca gravità desunta dalla reiterazione d
due episodi di evasione a distanza di pochi giorni e in orari diversi, reputata sintomatica d negativa personalità dell’imputa;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consiglier estensore
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Il Presid t