Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione si ferma prima di iniziare
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle conclusioni più nette nel processo giudiziario. Significa che l’atto di impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze dirette di questa pronuncia: la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio la dinamica e le implicazioni.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 10 settembre 2024. La parte ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, portando la questione davanti ai giudici di legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2025, ha posto fine al percorso del ricorso in modo definitivo. I giudici supremi, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, hanno deciso per la non procedibilità dell’impugnazione. La Corte ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile, senza scendere nell’analisi delle motivazioni di merito presentate dalla difesa.
La pronuncia non si è limitata a questa statuizione, ma ha stabilito anche importanti conseguenze economiche per la parte ricorrente. Questa è stata condannata al pagamento integrale delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
Il provvedimento in esame è un’ordinanza succintamente motivata, che si concentra principalmente sul dispositivo. Tuttavia, la formula utilizzata – “Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” – lascia intendere che la Corte abbia riscontrato vizi procedurali o di forma tali da impedire l’esame nel merito. In ambito penale, le cause di inammissibilità sono molteplici e possono includere, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione, o la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato.
La decisione di condannare la ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva. Serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni manifestamente infondate o dilatorie, che congestionano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, chiudendo ogni ulteriore possibilità di riesame della vicenda. In secondo luogo, la condanna economica rappresenta un onere concreto per la parte che ha proposto il ricorso. Questo caso sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’impugnazione, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, dove i requisiti di ammissibilità sono particolarmente rigorosi. Affidarsi a un legale esperto è fondamentale per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito, cioè il contenuto, del ricorso perché esso presentava dei vizi procedurali o non rispettava i requisiti richiesti dalla legge per essere discusso.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
La sentenza della Corte d’Appello è stata modificata da questa ordinanza?
No, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata, quindi la decisione della Corte d’Appello di Napoli è diventata finale e non più modificabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESSA AURUNCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 36859/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscim della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenu
generiche nella loro massima estensione, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettivamente gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. sentenza
impugnata; quanto al motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis pen., si tratta di un motivo inammissibile già dal grado di appello attesa la sua genericità genet
- cfr., atto di appello – e comunque la Corte motiva anche implicitamente, valorizzando l intensità del dolo e la gravità della condotta);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.