Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME nato a SESSA AURUNCA il 07/01/2000
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36859/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscim della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenu
generiche nella loro massima estensione, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettivamente gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. sentenza
impugnata; quanto al motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis pen., si tratta di un motivo inammissibile già dal grado di appello attesa la sua genericità genet
– cfr., atto di appello – e comunque la Corte motiva anche implicitamente, valorizzando l intensità del dolo e la gravità della condotta);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.