Ricorso Inammissibile Concordato: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Una recente ordinanza chiarisce i limiti invalicabili per chi sceglie questa strada. Comprendere la logica dietro un ricorso inammissibile concordato è fondamentale per valutare le strategie processuali, poiché la scelta di accordarsi sulla pena in secondo grado preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione.
I Fatti del Caso: La Rinuncia ai Motivi di Appello
Nel caso di specie, un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per una rideterminazione della pena. La Corte territoriale, recependo l’accordo, emetteva una nuova sentenza.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio sostanziale: a suo dire, la Corte d’Appello avrebbe dovuto proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità), anziché limitarsi a ratificare l’accordo sulla pena. La difesa sosteneva, in pratica, che il proscioglimento avrebbe dovuto prevalere sul patto processuale.
La Decisione della Corte: I Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La decisione si fonda su un principio cardine: l’adesione al concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di impugnazione che non riguardano l’accordo stesso. Di conseguenza, il ricorso inammissibile concordato diventa l’esito quasi inevitabile per chi tenta di rimettere in discussione il merito della vicenda.
L’Effetto Devolutivo e la Cognizione Limitata del Giudice
I giudici hanno sottolineato come, a seguito della rinuncia ai motivi d’appello, la cognizione del giudice di secondo grado sia limitata esclusivamente alla ratifica dell’accordo tra le parti. Il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento o sulla insussistenza di aggravanti, poiché questi aspetti esulano dal perimetro del patto processuale. L’effetto devolutivo dell’impugnazione viene, di fatto, “congelato” dall’accordo.
I Soli Motivi Ammissibili per il Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che, secondo l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso avverso una sentenza di concordato è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, errore o violenza).
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero all’accordo.
3. Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito.
4. Applicazione di una pena illegale, ovvero non prevista dall’ordinamento o inflitta fuori dai limiti edittali.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la presunta violazione dell’art. 129 c.p.p., è considerato rinunciato e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura stessa del concordato in appello, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando). L’obiettivo del legislatore era quello di creare un meccanismo premiale per chi, rinunciando a una parte del proprio diritto di difesa (la contestazione nel merito), contribuisce a una più rapida definizione del processo. Permettere un ricorso in Cassazione su motivi rinunciati snaturerebbe la finalità dell’istituto, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in un epilogo processuale. La giurisprudenza citata nell’ordinanza è unanime nel confermare che la cognizione del giudice, una volta formalizzato l’accordo, si restringe drasticamente, escludendo una rivalutazione completa dei fatti o del diritto sostanziale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con attenzione, poiché chiude quasi definitivamente la possibilità di contestare la responsabilità penale. Il beneficio di una pena potenzialmente più mite si paga con la rinuncia a far valere gran parte delle proprie doglianze. Il ricorso in Cassazione rimane una via percorribile solo per vizi procedurali attinenti all’accordo stesso o per palesi illegalità della pena, ma non per rimettere in discussione il cuore della condanna. La conseguenza per il ricorrente, in questo caso, è stata non solo la conferma della decisione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Dopo aver accettato un “concordato in appello”, è possibile presentare ricorso in Cassazione chiedendo il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’adesione al concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi che lo precedono, inclusa la richiesta di proscioglimento. Il ricorso basato su tale motivo è quindi inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a una decisione del giudice difforme dall’accordo, o all’illegalità della sanzione inflitta (perché non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHADID ACHRAF (CUI CODICE_FISCALE) nato il 24/08/1995
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
etrEnutsecattErPartt
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME i
Motivi della decisione
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe c:on la quale è stata rideterminata la pena ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art.110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trofarello il 5 gennaio 2022;
considerato che l’esponente lamenta omessa applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall’arti, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente ,