Ricorso Inammissibile Concordato: la Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del ‘concordato in appello’, previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso inammissibile concordato, specificando i motivi per cui può essere proposto e sbarrando la strada a doglianze di carattere generale. Questa pronuncia offre un’importante lezione sulla stabilità delle decisioni basate su un accordo tra le parti.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro la Confisca
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte d’Appello proprio a seguito di un ‘concordato’, ovvero un accordo sulla pena. L’imputato, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando una questione specifica relativa alla confisca del denaro disposta nei suoi confronti.
I Limiti del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile concordato perché basato su motivi non consentiti dalla legge. I giudici hanno ribadito un principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza (n. 30990/2018): il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è un’eccezione e può essere proposto solo per ragioni ben precise.
Le uniche doglianze ammissibili sono quelle che riguardano:
1. La formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il consenso del Procuratore Generale alla richiesta di accordo.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, come le lamentele relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo o la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), non può essere fatto valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte è lineare e rigorosa. Accettando il concordato, l’imputato di fatto rinuncia a far valere gran parte dei motivi di appello, cristallizzando la propria posizione processuale in cambio di una ridefinizione della pena. Permettere un ricorso per motivi diversi da quelli strettamente legati alla validità dell’accordo stesso significherebbe vanificare la funzione e la natura dell’istituto. Le censure mosse dal ricorrente nel caso di specie, relative alla confisca, non rientravano in nessuna delle tre categorie ammesse, configurandosi come una critica nel merito della decisione, ormai preclusa dall’accordo sottoscritto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la stabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato, garantendo la certezza del diritto. In secondo luogo, serve da monito per la difesa: la scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata attentamente, poiché comporta una rinuncia quasi totale a future impugnazioni. La conseguenza di un ricorso proposto per motivi non consentiti, come avvenuto in questo caso, è la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici e limitati motivi previsti dalla legge, e non per contestare il merito della decisione.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente eventuali vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, vizi nel consenso del Procuratore Generale, oppure un contenuto della sentenza del giudice non conforme all’accordo raggiunto.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 30/01/1980
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
d-ettravvIStraffe -pt-Fti.;.-
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo di ricorso NOME Alessandro deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca del danaro avverso sentenza di condanna per il reato di cu all’art.73, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili 912’no quelle relative ad eventuali vizi della senten rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente