Ricorso inammissibile concordato: i limiti del patteggiamento in appello
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise conseguenze. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di questa procedura, dichiarando un ricorso inammissibile concordato e chiarendo quali motivi non possono essere utilizzati per impugnare la sentenza. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la natura e gli effetti di tale accordo processuale.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Catania per un reato tributario previsto dall’art. 8 del d.lgs. 74/2000, decideva di presentare ricorso per cassazione. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che la sentenza di secondo grado era stata emessa proprio a seguito di un “concordato in appello”. Nonostante l’accordo raggiunto, il ricorrente contestava davanti alla Suprema Corte la sua stessa affermazione di responsabilità, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
I motivi del ricorso inammissibile concordato in appello
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. La ragione è netta e si fonda su un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata solo per motivi specifici e limitati.
Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza (in particolare, Cass. n. 30990/2018), i motivi ammissibili riguardano esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. Eventuali illegalità della sanzione inflitta che non siano state assorbite dall’accordo.
Qualsiasi altro motivo, specialmente quelli che rimettono in discussione la colpevolezza o la valutazione delle prove, è considerato rinunciato nel momento in cui si accede al concordato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile concordato perché proposto per motivi non consentiti. L’impugnazione del ricorrente, infatti, mirava a contestare proprio il merito della sua responsabilità penale, un punto che l’accordo processuale aveva definitivamente chiuso. Accettando il concordato, l’imputato accetta implicitamente la condanna in cambio di una pena concordata, rinunciando a contestare ulteriormente la propria colpevolezza.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale ha una funzione deflattiva e si basa su un accordo tra le parti. L’essenza di tale accordo è proprio la rinuncia a contestare determinati punti in cambio di un beneficio sulla pena. Permettere all’imputato di rimettere in discussione la propria colpevolezza dopo aver beneficiato del concordato svuoterebbe l’istituto di ogni significato e utilità. Le uniche doglianze proponibili, pertanto, sono quelle che attengono alla correttezza procedurale dell’accordo stesso e non al merito della causa, che si dà per assodato e non più contestabile.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma con fermezza che la scelta del concordato in appello è una strada senza ritorno per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità. Chi opta per questa via deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di contestare la propria colpevolezza con la certezza di una pena ridotta e concordata. Il tentativo di impugnare la sentenza per motivi di merito non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende. La lezione è chiara: il concordato è un atto di disposizione del processo i cui effetti preclusivi sono rigorosi e non aggirabili.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello” per contestare la propria colpevolezza?
No. La Corte di Cassazione stabilisce che le doglianze relative a motivi rinunciati, come l’affermazione della responsabilità, sono inammissibili perché si considerano implicitamente accettate con l’accordo.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale, a un contenuto della pronuncia difforme dall’accordo, o a vizi nella determinazione della pena che si traducano in una sanzione illegale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale stato condannato dalla Corte di appello di Catania, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. pr pen., per il reato di cui all’art. 8 d.lgs.74/2000, deducendo con unico motivo di ricorso viol di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la se emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla forma della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre s inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle cond di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sen rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio p essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinel 276102 – 01).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il onsigliere estensore
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
Il Presidente