Ricorso Inammissibile Concordato: Quando l’Accordo in Appello Diventa Definitivo
L’istituto del ‘concordato in appello’, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, offre una via per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che questa scelta processuale comporta conseguenze significative, specialmente riguardo alle successive possibilità di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile concordato, delineando con chiarezza i confini invalicabili per chi, dopo aver accettato un accordo, tenta di rimetterlo in discussione.
I Fatti del Caso: dall’Accordo al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un procedimento per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990). In secondo grado, l’imputato e la procura avevano raggiunto un accordo sulla pena, ratificato dalla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante contestata, anziché di equivalenza come stabilito nell’accordo.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile Concordato?
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito. La decisione si fonda sull’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che disciplina proprio i ricorsi contro le sentenze emesse a seguito di concordato. I giudici hanno richiamato la loro giurisprudenza costante, secondo cui, in tema di concordato in appello, le possibilità di ricorrere in Cassazione sono estremamente limitate.
I Limiti dell’Impugnazione dopo l’Accordo in Appello
L’ordinanza chiarisce che, una volta raggiunto l’accordo, non possono essere sollevate questioni che sono state oggetto di rinuncia implicita con l’accordo stesso. Questo include:
- Questioni relative alla determinazione della pena (a meno che non sia illegale).
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è ammissibile solo se contesta vizi specifici legati alla formazione della volontà delle parti (ad esempio, un consenso viziato), al consenso del pubblico ministero o a un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito. Poiché il motivo del ricorso dell’imputato riguardava il bilanciamento delle circostanze, un aspetto centrale della determinazione della pena già definito nell’accordo, esso esulava completamente dai motivi consentiti.
Le Motivazioni
La ratio della decisione risiede nella necessità di garantire stabilità e definitività agli accordi processuali. Il ‘concordato in appello’ è uno strumento deflattivo che perde la sua efficacia se le parti possono rimettere in discussione i termini dell’accordo in un grado di giudizio successivo. L’imputato, accettando il concordato, aveva implicitamente rinunciato a contestare la pena concordata, che prevedeva proprio l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti. Permettere un ripensamento in Cassazione svuoterebbe di significato l’istituto stesso, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in una definizione del processo. La Corte, quindi, protegge la validità e l’efficacia del patto processuale, sanzionando con l’inammissibilità i tentativi di aggirarlo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa tecnica. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché cristallizza la situazione processuale in modo quasi definitivo. Le implicazioni pratiche sono chiare: una volta siglato l’accordo, le porte della Cassazione si chiudono per quasi ogni questione relativa alla pena. La difesa deve quindi assicurarsi che ogni aspetto della pena concordata sia accettabile per l’assistito, poiché non vi sarà, di norma, una seconda possibilità per contestarlo. La sentenza rafforza la natura vincolante del ‘concordato in appello’ come strumento di chiusura del contenzioso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. L’ordinanza chiarisce che il ricorso non è ammissibile per questioni che facevano parte dell’accordo, come la determinazione della pena (a meno che non sia palesemente illegale). È possibile ricorrere solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accordarsi, al consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è diversa dall’accordo raggiunto.
Perché il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Perché il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è un elemento centrale della determinazione della pena. Avendo l’imputato concordato una pena che si basava sull’equivalenza tra le circostanze, ha implicitamente rinunciato a contestare tale bilanciamento. Il suo ricorso rappresentava un tentativo di rimettere in discussione un punto già definito e accettato con l’accordo, e per questo motivo non è consentito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione sollevata. La sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso quattromila euro, a favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato av>idalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990. Deduce erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con prevalenza delle stesse, sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. n. 309/1990.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciat in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. peri, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 01). Orbene, è agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, giacché l’imputato ha concordato la pena con concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante contestata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.