Ricorso Inammissibile Concordato: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’istituto del ‘concordato in appello’, noto anche come patteggiamento in appello, rappresenta uno strumento processuale con cui le parti accordano una modifica della pena inflitta in primo grado. Tuttavia, accettare un concordato limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di questo istituto, dichiarando un ricorso inammissibile concordato e chiarendo quali doglianze non possono trovare ascolto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado. In sede di appello, l’imputato e il pubblico ministero hanno raggiunto un accordo sulla pena, formalizzato dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge specifica: la mancata riqualificazione del reato contestato in una fattispecie meno grave, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti).
Il Principio dietro il Concordato in Appello
Il concordato in appello si fonda su una logica di economia processuale e di accordo tra le parti. L’imputato, di fatto, rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza e a sollevare determinate questioni in cambio di una pena certa e potenzialmente più mite. Questa rinuncia è il fulcro dell’istituto. La legge, di conseguenza, stabilisce un numerus clausus, ovvero un elenco tassativo e limitato, dei motivi per cui una sentenza frutto di concordato può essere impugnata.
La Cassazione ha costantemente affermato che il ricorso è ammissibile solo se riguarda:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
* Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Qualsiasi altra questione, specialmente quelle che si sarebbero potute discutere nel merito del processo d’appello, si considera rinunciata con la stipula dell’accordo.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile Concordato
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha ritenuto che il motivo sollevato dalla difesa non rientrasse in nessuna delle categorie ammesse. La richiesta di riqualificare il reato è una questione di merito che l’imputato ha implicitamente rinunciato a sollevare nel momento in cui ha accettato il concordato sulla pena. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza udienza pubblica, seguendo una procedura semplificata prevista per i casi di manifesta infondatezza.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio consolidato. Accedere al concordato ex art. 599-bis c.p.p. implica un’accettazione del quadro accusatorio e della qualificazione giuridica del fatto così come cristallizzati fino a quel momento. Le uniche doglianze che possono superare questo sbarramento sono quelle che intaccano la validità dell’accordo stesso, non il suo contenuto di merito. Sono quindi escluse dal novero dei motivi ammissibili le censure relative a:
* Motivi rinunciati, come la qualificazione del fatto.
* La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
* Vizi nella determinazione della pena, a meno che la sanzione finale non risulti illegale.
La doglianza dell’imputato si collocava esattamente tra i motivi rinunciati, rendendo il suo ricorso inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con estrema attenzione dalla difesa. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e spesso ridotta, dall’altro chiude quasi ermeticamente la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione per questioni di merito. La sentenza diventa, di fatto, definitiva sulla base dell’accordo. Per i legali e i loro assistiti, ciò significa che ogni possibile contestazione sulla qualificazione del reato, sulla valutazione delle prove o su altri aspetti di merito deve essere fatta valere prima e al di fuori del percorso del concordato. Una volta intrapresa quella via, le porte della Cassazione si aprono solo per vizi che attengono alla regolarità della formazione dell’accordo stesso.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero chiuso di motivi, come vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo stesso.
Quali tipi di lamentele sono considerati inammissibili in un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Sono inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo (come la qualificazione giuridica del fatto), alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), o a vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 27/07/1979
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato a iso alle parti;
udità la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME Angelo COGNOME ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall’imputato;
rilevato che il difensore lamenta violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Considerato che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente