Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Valutazione del Reato Continuato
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano solidi e pertinenti. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 40932/2025, offre un chiaro esempio di questa dinamica, facendo luce sui criteri di valutazione del reato più grave nel contesto della continuazione e sulla sufficienza della motivazione per gli aumenti di pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava specificamente due aspetti della decisione dei giudici di secondo grado. In primo luogo, criticava le valutazioni motivazionali che avevano portato a identificare un reato di truffa come il più grave tra quelli commessi, su cui basare il calcolo della pena complessiva. In secondo luogo, riteneva infondati e ingiustificati gli aumenti di pena applicati per gli altri reati, commessi in continuazione con il primo.
In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse spiegato in modo adeguato perché la truffa fosse il reato base e perché gli altri illeciti meritassero un certo aumento di pena.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questo significa che i motivi presentati sono stati ritenuti così palesemente privi di pregio da non meritare neanche un esame approfondito nel merito.
La conseguenza diretta di tale decisione, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie o pretestuose, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato chiaramente perché le censure del ricorrente fossero infondate. Per quanto riguarda l’individuazione del reato più grave, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente fatto riferimento con puntualità alla truffa (capo C). Anche se questo reato era di pari gravità rispetto agli altri, era stato commesso per primo. Questo criterio cronologico è stato ritenuto un valido fondamento per la scelta del reato base su cui calcolare la pena per la continuazione.
Riguardo agli aumenti di pena, la Cassazione ha ritenuto che le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello, sebbene ‘succinte’, fossero comunque ‘adeguate’ rispetto ai ‘modesti incrementi di pena irrogati’. In altre parole, quando l’aumento di pena è contenuto, non è necessaria una motivazione prolissa e complessa; è sufficiente che il giudice spieghi in modo sintetico ma chiaro le ragioni della sua decisione. Nel caso specifico, le ragioni addotte sono state considerate sufficienti a giustificare il trattamento sanzionatorio applicato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i ricorsi in Cassazione devono basarsi su motivi seri e giuridicamente apprezzabili. La presentazione di un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche una condanna al pagamento di spese e sanzioni. La decisione offre inoltre due importanti chiarimenti pratici: primo, in caso di reati di pari gravità legati dal vincolo della continuazione, il criterio cronologico può essere legittimamente utilizzato per determinare il reato più grave; secondo, la motivazione per gli aumenti di pena può essere sintetica, purché adeguata all’entità degli stessi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Come si determina il reato più grave in caso di ‘continuazione’ tra più reati di pari gravità?
Secondo l’ordinanza, anche in presenza di reati di pari gravità, il giudice può correttamente identificare come base per il calcolo della pena quello commesso per primo, utilizzando un criterio cronologico.
Una motivazione ‘succinta’ per un aumento di pena è sempre sufficiente?
No, non sempre. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che una motivazione succinta può essere considerata adeguata, specialmente quando gli aumenti di pena applicati sono modesti e le ragioni fornite sono comunque sufficienti a giustificare la decisione del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40932 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PIOMBINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure proposte volte a contestare, anche sotto il versante motivazionale, le valutazioni rese nel ritenere il fatto più grave e nel giustif gli aumenti apportati a titolo di continuazione sono manifestamente infondate perche sotto il primo versante viene fatto riferimento con puntualità alla truffa di cui al capo C), di pari grav rispeto alle altre ma commessa per prima, e, in termini succinti ma adeguati ai modesti incrementi di pena irrogati, si precisano poi le ragioni atte a giustificare il trattamento appli in relazione ai fatti in continuazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.