Ricorso Inammissibile per Coltivazione: la Mera Ripetizione dei Motivi non Paga
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per legittimità non può essere una semplice fotocopia degli atti precedenti. La pronuncia riguarda un caso di coltivazione di sostanze stupefacenti e offre spunti cruciali sulla corretta formulazione di un’impugnazione, evidenziando le conseguenze di un ricorso inammissibile coltivazione basato su motivi generici e ripetitivi.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per l’attività di coltivazione di sostanze illecite. La sua difesa aveva basato l’appello su tre punti principali: la presunta finalità terapeutica della coltivazione, la riconducibilità del fatto a un’ipotesi di reato meno grave (prevista dal comma 5 dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti) e, in subordine, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Entrambi i giudici di merito avevano respinto tali argomentazioni con motivazioni ritenute giuridicamente corrette, puntuali e coerenti. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, riproponendo sostanzialmente le medesime questioni.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile per coltivazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma le hanno fermate ‘alla porta’ per un vizio procedurale. Il vizio consisteva proprio nel fatto che i motivi di ricorso non erano altro che una replica delle censure già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello.
La Corte Suprema ha sottolineato come la doppia valutazione conforme dei giudici di merito fosse stata resa sulla base di argomenti solidi e privi di manifeste incongruenze logiche. Di conseguenza, il tentativo di riproporre le stesse ‘doglianze difensive’ in sede di legittimità è stato giudicato non consentito dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si concentra sulla natura del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma una ‘sede di legittimità’ dove si controlla la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso non evidenziavano vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma o una motivazione contraddittoria), ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici precedenti. La difesa, in pratica, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, già congrua e logica, della Corte d’Appello. Un’operazione, questa, preclusa alla Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, mirato a scovare precisi errori di diritto nella sentenza impugnata. Non può essere un ultimo, generico tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. La mera riproposizione di argomenti già sconfitti nei gradi di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile per coltivazione, con l’ulteriore conseguenza di aggravare la posizione del ricorrente con sanzioni economiche. È quindi fondamentale che l’atto di impugnazione sia costruito su critiche nuove, pertinenti e focalizzate sui vizi di legittimità del provvedimento contestato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte con doppia valutazione conforme dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche sulla legittimità della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti, come la finalità terapeutica della coltivazione?
No, in base a questa ordinanza, la Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità e non di merito. Pertanto, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40952 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME 11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i tre motivi prospettati non sono consentit dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi dai giudici del merito con duplice valutazione resa sula base di argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti c riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni. da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità per l’attività di coltivazione ( si veda dalla pagina 5 sentenza di appello, dal primo capoverso), alla ritenuta inconferenza ( si veda pag 7 della sentenza gravata) del rilievo difensivo volto a rivendicare la finalità terapeutica sottesa a coltivazione e detenzione della sostanza in contestazione, alla ritenuta non riconducibilità delle condotte a giudizio dentro i confini del comma 5 dell’ad 73 e in relazione alla non applicabilit ~va. della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cp ( alle sintetiche ma in ogni caso adegua (9′ considerazioni rese dalla sentenza di appello vanno aggiunte quelle ancora più puntuali rese dal primo giudice)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.