Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5923 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5923 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
LONGO NOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che Cara COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 entrambi alla pena di un anno e dieci mesi reclusione e 19,800,00 euro di multa, all’esito di giudizio abbreviato, articolando congiuntamen tre comuni motivi di ricorso, deducono violazione di legge in relazione alla omessa motivazion sulla destinazione della droga a terzi o sulla configurabilità della fattispecie della liev (primo motivo), nonché violazione di legge con riguardo alla omessa motivazione in ordine alla configurabilità del reato di coltivazione (secondo motivo), nonché ancora sulla confisca di quan in sequestro;
Considerato che il primo ed il secondo motivo, comuni ad entrambi gli imputati, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da me doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese c corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ric inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti pro ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processual valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntual perché deve ritenersi configurabile il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del (sono state rinvenute nella disponibilità degli imputati, e sequestrate, sostanze stupefacenti tipo marijuana, da cui erano ricavabili circa 1.361 dosi, e del tipo hashish, da cui erano rica 75 dosi, nonché ben quarantacinque piante in vegetazione di marijuana e strumenti per una coltivazione tutt’altro che rudimentale (ventilatori, impianto elettrico di regolazione con lam pompe idrauliche e stufa);
Osservato che il terzo motivo, anch’esso comune ad entrambi gli imputati, espone censure non consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non proposte con l’atto di appello;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna entrambi i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ciascuno, al versamento dell somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.