Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Costano Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma farlo senza la dovuta cura può portare a conseguenze gravi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico e astratto non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
L’analisi del caso: dal porto di coltello alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il porto di un coltello a serramanico. L’imputato, dopo la sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi:
1. Il presunto giustificato motivo del porto dell’arma.
2. L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Il riconoscimento di un’attenuante speciale prevista dalla legge sulle armi.
4. Una critica generica al trattamento sanzionatorio ricevuto.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questi motivi erano già stati considerati generici dal giudice di secondo grado e sono stati riproposti in Cassazione senza alcun miglioramento.
La Decisione della Corte e il principio di specificità del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza mezzi termini. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il requisito della specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente elencare delle doglianze o citare norme di legge in modo astratto; è indispensabile confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
I motivi del ricorso ritenuti astratti
La Corte ha sottolineato come il ricorso contenesse “solo affermazioni in diritto” ed fosse “del tutto privo di riferimenti al caso concreto ed alla motivazione della sentenza impugnata”. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo specifico ragionamento a non riconoscere il giustificato motivo, la tenuità del fatto o le attenuanti. Un ricorso efficace deve demolire, punto per punto, le argomentazioni del giudice precedente, non limitarsi a riproporre le proprie tesi in modo decontestualizzato.
Le motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è lapidaria: un ricorso che non prende posizione sulle ragioni specifiche della sentenza impugnata è inutile. Il giudice di legittimità non può riesaminare l’intero processo, ma deve valutare se il giudice di merito abbia commesso errori di diritto o vizi logici nella sua motivazione. Se il ricorso non indica con precisione quali siano questi errori, il suo esame è precluso in partenza. Questo rigore formale non è un mero tecnicismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento del sistema giudiziario, che evita di appesantire la Corte Suprema con appelli esplorativi o dilatori.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
Le implicazioni di questa decisione sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un’impugnazione deve essere un atto giuridico mirato, specifico e tecnicamente ben costruito. Affidarsi a motivi generici e astratti equivale a un’autostrada verso l’inammissibilità e a ulteriori, significative, conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo del requisito della specificità dei motivi. Conteneva solo affermazioni di diritto generiche, senza alcun riferimento concreto al caso specifico o alle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello che si intendeva contestare.
Quali erano i punti sollevati dal ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente aveva sollevato quattro questioni: il riconoscimento del giustificato motivo per il porto del coltello a serramanico, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la concessione di un’attenuante speciale prevista dalla legge n. 110/1975 e una critica al trattamento sanzionatorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei motiv impugnazione, come peraltro già rilevato dal giudice di secondo grado con riferimento ai corrispondenti motivi presentati in appello, atteso che lo stesso coni:iene solo affermazioni in diritto ed è del tutto privo di riferimenti al caso concreto ed alla motivazione de sentenza impugnata, non prendendo posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere il giustificato motivo del porto del coltello a serramanico (primo motivo), la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (secondo motivo), la attenuante speciale dell’art. 4, comma 3, I. 20 aprile 1975, n. 110 (terzo motivo) ed il trattamento sanzionatorio (quarto motivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eduitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.