Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante insegnamento sulla tecnica di redazione dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e meramente ripetitivi di quanto già esposto in appello. La vicenda riguarda una condanna per evasione dagli arresti domiciliari, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale.
I Fatti del Processo
Una persona, sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, si allontanava dalla propria abitazione e veniva per questo condannata per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, veniva confermata anche dalla Corte d’Appello. Avverso quest’ultima sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
L’Analisi dei Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputata articolava il proprio ricorso su tre punti principali:
1. Omessa valutazione dello stato di necessità: Si lamentava che i giudici di merito non avessero considerato la scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), che avrebbe giustificato l’allontanamento dall’abitazione.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Infine, si criticava la decisione di non concedere le attenuanti generiche e la conseguente eccessività della pena.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i motivi, ha rilevato una carenza fondamentale che ha portato a una declaratoria di inammissibilità. I giudici hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni che hanno portato a tale rigetto.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le doglianze sullo stato di necessità erano formulate in termini ‘assolutamente generici’ e non si confrontavano con la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva già chiarito come la difesa non avesse fornito alcuna prova della ‘urgente necessità’ che avrebbe indotto l’imputata ad allontanarsi. Il ricorso era, di fatto, una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese.
Similmente, il secondo motivo, relativo alla tenuità del fatto, è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’ di profili già vagliati e respinti dal giudice di merito con argomentazioni corrette. Anche in questo caso, mancava un reale confronto critico con la sentenza impugnata.
Infine, anche la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta ‘priva di specificità’, poiché non contestava puntualmente i criteri adottati dai giudici di merito per negarle. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una simile impostazione difensiva.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si può ridiscutere il merito della vicenda. È un giudizio di legittimità, in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, è essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la decisione che si intende contestare. Limitarsi a ripetere le argomentazioni precedenti, senza smontare il ragionamento del giudice d’appello, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non specifici, o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente invocare lo stato di necessità per giustificare un’evasione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, la difesa ha l’onere di dimostrare in modo concreto e specifico l’esistenza di una ‘urgente necessità’ di un pericolo attuale e di un danno grave alla persona, che non poteva essere evitato altrimenti. Una semplice affermazione generica non basta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6430/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso – attinenti all’omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell’atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentat che la difesa non ha in alcun modo dimostrato la urgente necessità che avrebbe indotto l’imputata ad allontanarsi dall’abitazione presso cui era in detenzione domiciliare;
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argome giuridici dal giudice di merito;
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priv di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024