Ricorso inammissibile: quando le critiche generiche non bastano
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è un chiaro esempio di come un’impugnazione, seppur presentata, possa non superare il vaglio preliminare della Corte, senza nemmeno arrivare a una discussione nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare i motivi che portano a tale drastica decisione, sottolineando l’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 337 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, veniva confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza all’ultimo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che rappresentano errori comuni nei ricorsi giudiziari.
1. Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo e principale motivo di inammissibilità è stata la natura generica delle censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente si era limitato a contestare la valutazione della sua responsabilità penale, ma senza fornire argomentazioni specifiche e puntuali in grado di scalfire la logica giuridica seguita dai giudici di merito. La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto tali argomenti con motivazioni corrette e giuridicamente fondate. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti manifesti di motivazione.
2. L’Introduzione di Nuove Questioni
Il secondo errore fatale è stato sollevare per la prima volta in Cassazione la questione relativa alla mancata esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che tale doglianza non era stata presentata come motivo d’appello. Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui non è possibile introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità (il cosiddetto divieto di ius novorum). La Cassazione è un giudice della legittimità della decisione impugnata, non un terzo grado di merito; il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge sui punti che sono stati loro sottoposti. Introdurre un nuovo tema significherebbe snaturare la sua funzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e tecnicamente corretti. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per chi lo propone. La decisione insegna che ogni grado di giudizio ha le sue regole e le sue finalità. L’appello serve a riesaminare i fatti e il diritto, mentre il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto o vizi logici evidenti. Confondere questi piani o presentare critiche vaghe e ripetitive porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo definitivamente la porta a ogni ulteriore discussione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte non valuta se il ricorrente ha ragione o torto, ma si ferma a un controllo preliminare, dichiarando l’atto non idoneo a procedere e confermando la decisione precedente.
Perché i motivi del ricorso sono stati considerati ‘generici’ in questo caso?
Sono stati considerati generici perché si limitavano a contestare la valutazione della responsabilità dell’imputato in modo vago, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, che aveva già adeguatamente affrontato e disatteso gli stessi punti.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo non discusso in Appello?
No, di regola non è possibile. L’ordinanza conferma che questioni non dedotte nel giudizio d’appello, come in questo caso l’omessa esclusione della recidiva, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione, in quanto il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica delle decisioni prese sui motivi già presentati nei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47481 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47481 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad ogg generiche;
Considerato in particolare che nel motivo di ricorso si censura la mancata esclusio responsabilità per il reato in esame viceversa già adeguatamente vaglial:a e disattesa argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2-3 del provvedimento impugnato); l’omessa esclusione della recidiva che non era stata dedotta in appello (pag. 2 del pr impugnato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023.