Ricorso Inammissibile: Quando le Censure di Fatto Decretano la Sconfitta in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, un istituto che impedisce l’esame della questione da parte del giudice di ultima istanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare perché un ricorso, se mal formulato, viene respinto prima ancora di essere discusso, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Violazione del Daspo e Ricorso in Cassazione
I fatti alla base della vicenda sono chiari: un individuo, già destinatario di un provvedimento di Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive), era stato condannato per essersi recato allo stadio durante una partita di calcio. Tale misura gli imponeva, al contrario, di presentarsi presso gli uffici di polizia per la firma in concomitanza con gli eventi sportivi della sua squadra.
L’identificazione dell’uomo era avvenuta senza ombra di dubbio da parte di un appartenente alla Polizia di Stato presente allo stadio. Nonostante la condanna in primo e secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate dalla difesa non erano idonee a essere esaminate in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Perché le Censure di Fatto non Trovano Spazio in Cassazione
La Corte Suprema ha spiegato che le critiche (censure) mosse alla sentenza d’appello erano in realtà un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, un’operazione che non è permessa in Cassazione. Il ricorso è stato giudicato:
* Generico: Le lamentele non individuavano specifici errori di diritto, ma si limitavano a contestare genericamente la valutazione delle prove.
* Riproduttivo: Gli argomenti erano gli stessi già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
* Basato su censure di fatto: Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione della testimonianza dell’agente di polizia, invitando la Cassazione a sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesamina il fatto, ma un giudice della legge, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione. Proporre censure “in punto di fatto” è un errore strategico che porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare vizi di legittimità della sentenza impugnata. Un appello che si trasforma in un mero tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti è destinato al fallimento, con un aggravio di costi per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano generiche, riproduttive di argomenti già valutati e disattesi dalla Corte di merito, e si concentravano su questioni di fatto anziché su vizi di legittimità o errori di diritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (fissata a 3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le testimonianze?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove, come le testimonianze, ma può solo verificare se la motivazione del giudice precedente sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37067 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il viz motivazione con riguardo all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito quale ha ribadito che l’imputato era stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dal test COGNOME, appartenente alla Polizia di Stato, allo stadio di NOME COGNOME di Reggio Calabria, corso della partita di calcio Reggina-Casertana, quando, invece, lo COGNOME, attinto da Dasp avrebbe dovuto recarsi a firmare in questura in concomitanza con lo svolgimento delle partite di calcio disputate dalla Reggina (cfr. p. 2 della sentenza impugnata);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.