Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Diventa un Rischio
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’attività tecnica che richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile, basato su censure generiche e ripetitive, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire perché.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva basato le proprie argomentazioni su tre punti principali:
1. La destinazione della sostanza detenuta a uso esclusivamente personale.
2. La presunta eccessività della pena inflitta.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Questi argomenti erano stati proposti per ottenere una revisione della condanna, ma l’esito davanti alla Corte di Cassazione è stato netto e sfavorevole.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa delle argomentazioni difensive. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso non erano altro che una riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Mancava, secondo la Corte, un elemento fondamentale: un “effettivo confronto critico” con la decisione impugnata. In altre parole, la difesa si era limitata a ripetere le proprie tesi, senza spiegare in modo specifico perché la sentenza della Corte d’Appello fosse errata dal punto di vista giuridico o viziata da palesi errori logici.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione si basa su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che:
– Le censure erano generiche e replicavano argomenti già vagliati e disattesi dai giudici di merito.
– La sentenza d’appello aveva risposto in modo giuridicamente corretto, puntuale e coerente a tutte le obiezioni difensive.
– La motivazione della corte territoriale era immune da manifeste incongruenze logiche.
Di fronte a un ricorso così strutturato, la Corte non ha potuto fare altro che applicare l’art. 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: l’appello in Cassazione deve essere un atto mirato e tecnico, non una semplice ripetizione delle difese precedenti. È necessario individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, che siano essi violazioni di legge o palesi difetti di motivazione. Proporre un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone il cliente a ulteriori costi, aggravando la sua posizione processuale. È un monito per i difensori a preparare con estrema cura i ricorsi, concentrandosi su critiche pertinenti e specifiche, anziché su lamentele generiche già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza d’appello.
Quali erano i punti principali del ricorso presentato?
Il ricorso si basava su tre argomenti principali: la rivendicata destinazione della sostanza detenuta a uso personale, la misura della pena ritenuta eccessiva e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a BORGO SAN LORENZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; (‘
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla di ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contestare le valutazioni spese del giudizio di responsabilità con riguardo, in particolare, al tema della rivendicata ad uso personale della sostanza detenuta dal ricorrente, alla misura della pena irr denegata applicazione della cusa di non punibilità di cui all’art 131. bis cp, si s censure, prive di un effettivo confronto critico con la decisione gravata, che fi replicare momenti di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensi con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logich rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.