Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo ruolo non è quello di un terzo processo. La sua funzione è di garantire l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su critiche al merito della decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. La condanna era legata, tra le altre cose, a una condotta di guida pericolosa tenuta nel tentativo di darsi alla fuga. Non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse critiche.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Il ricorrente ha articolato il suo appello su tre motivi principali:
1. Una critica complessiva alla ricostruzione dei fatti e al riconoscimento della sua colpevolezza, in particolare riguardo alla pericolosità della sua guida.
2. Censure generiche sulla determinazione della pena, contestando la valutazione della recidiva.
3. Obiezioni sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
Tutti questi motivi, tuttavia, hanno una caratteristica in comune: sono “censure di merito”. In altre parole, l’imputato non contestava una violazione o un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e i fatti per giungere a una conclusione diversa. Questo è esattamente ciò che la Corte di Cassazione non può fare.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con una decisione netta e concisa, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel vivo delle questioni sollevate, ma si ferma prima, constatando che i motivi proposti non sono ammessi nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati del diritto processuale penale.
Divieto di Riesame del Merito
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché riproponeva questioni di fatto già ampiamente vagliate e decise con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito. La Cassazione ha ribadito di non essere un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, come il riconoscimento della pericolosità della guida, è un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Genericità delle Censure sulla Pena
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi al trattamento sanzionatorio, sono stati respinti. La Corte ha osservato che le censure erano generiche e che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Per la Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito abbia fornito una giustificazione logica e coerente per le sue decisioni sulla pena, esaminando le deduzioni della difesa. Non è necessario che la motivazione sia analitica su ogni singolo punto, purché sia complessivamente adeguata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. È fondamentale comprendere la natura del giudizio di legittimità e formulare motivi che attengano a reali violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione. Proporre censure che mascherano una richiesta di nuova valutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi esclusivamente sui profili di diritto, evitando di trasformare il ricorso in un appello mascherato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Nello specifico, il ricorrente ha sollevato censure di merito, cioè critiche alla valutazione dei fatti, che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dal giudice precedente, invece di contestare violazioni di legge.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, in particolare il riconoscimento della pericolosità della sua condotta di guida durante una fuga. Inoltre, ha sollevato censure generiche sulla determinazione della pena, criticando la gestione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CORATO il 07/02/1981
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 193 Pinto
NRG 27556/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato, infatti, che il primo complessivo motivo declina censure di merito e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sul riconoscimento dell’imputato; pagg. 3-4 sulla pericolosa condotta di guida tenuta dal ricorrente nel darsi alla fuga); il secondo e terzo motivo articolano censure anche generiche sulla determinazione del trattamento punitivo (recidiva e circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.