Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Censure di Fatto Non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le doglianze dell’imputato si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti, senza evidenziare reali violazioni di legge. Il caso in esame riguarda una condanna per omicidio pluriaggravato, confermata in appello da un giudice del rinvio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di omicidio pluriaggravato. La Corte d’Assise d’appello di Salerno, operando come giudice del rinvio a seguito di un precedente annullamento da parte della Cassazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’appello di Potenza, aveva confermato la condanna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto un ulteriore ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi.
I Motivi del Ricorso Ritenuto Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Errata valutazione delle attenuanti generiche: Si contestava il giudizio di mera equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, sostenendo che la Corte non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi a favore dell’imputato.
2. Travisamento dei fatti: Si lamentava che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito all’imputato la condotta di aver portato l’arma del delitto, mentre nei precedenti gradi di giudizio era emerso solo che avesse accompagnato l’esecutore materiale sul luogo del crimine.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come un tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha smontato le argomentazioni difensive con chiarezza, dichiarando il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato come la doglianza fosse generica e non si confrontasse specificamente con la motivazione logica e argomentata della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva correttamente bilanciato le circostanze favorevoli e sfavorevoli, e le critiche del ricorrente si traducevano in mere “censure di fatto”, ovvero un tentativo di offrire una lettura alternativa delle prove, inaccettabile in questa sede.
Sul secondo punto, la Cassazione ha chiarito che l’affermazione della Corte territoriale non costituiva una valutazione di una circostanza nuova e mai provata. Si trattava, invece, di una “espressione di sintesi” per indicare che l’imputato era stato chiamato a rispondere anche del concorso nel porto dell’arma, un reato peraltro già dichiarato prescritto. Non vi è stato, quindi, alcun travisamento dei fatti, ma solo una formulazione sintetica che non alterava il quadro probatorio consolidato.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Decisione
Questa ordinanza conferma un caposaldo del processo penale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Il suo compito non è rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a criticare la ricostruzione fattuale operata nei gradi precedenti, senza individuare specifici vizi di legittimità (come una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente), è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, questa decisione comporta la definitività della condanna e l’obbligo di pagare non solo le spese processuali, ma anche una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate erano generiche e si configuravano come censure di fatto, ovvero tentativi di ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti del caso, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che le censure sono di “fatto” e non di “diritto”?
Significa che l’appellante non ha contestato un’errata applicazione della legge (questione di diritto), ma la valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi fatta dal giudice precedente (questione di fatto). La Corte di Cassazione si occupa solo di garantire la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza principale è che la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Assise d’appello di Salerno, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della precedente pronunzia della Corte d’Assise d’appello di Potenza, ne ha confermato la condanna per il reato di omicidio pluriaggravato.
Rilevato che le doglianze proposte dal ricorrente in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche con mero giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti risultano generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, che ha giustificando in maniera logica e argomentata la propria decisione, bilanciando le circostanze favorevoli all’imputato e quelle a lui sfavorevoli già valorizzate nei precedenti gradi di merito e n disconosciute dalla pronunzia rescindente ed invece trascurate dal ricorrente. Per contro i rilievi difensivi si traducono in mere censure di fatto, tese a sollecitare indebitamente quest Corte ad una rivalutazione del merito della decisione dei giudici di merito, che, in quanto logicamente giustificata, è invece insindacabile in questa sede.
Rilevato che è invece manifestamente infondata l’obiezione per cui il giudice di rinvio avrebbe ritenuto che l’imputato avesse portato l’arma utilizzata per l’omicidio, mentre negli altri gradi del giudizio di merito sarebbe stato accertato solo che egli avesse accompagnato l’esecutore materiale dell’omicidio sul luogo della sua realizzazione. In realtà la Cort territoriale ha all’evidenza utilizzato una espressione di sintesi per significare che l’imput sia stato chiamato a rispondere anche del concorso nel porto dell’arma (reato di cui è stata dichiarata la prescrizione in sede rescindente) e non ha dunque valutato circostanze inedite e mai provate.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 mar 2024