Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Catena Devolutiva
Nel sistema processuale penale, le regole per impugnare una sentenza sono rigide e la loro violazione può portare a conseguenze definitive, come la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, respingendo l’atto per un vizio procedurale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, in un caso relativo a una condanna per ricettazione in cui l’imputato ha visto il suo ricorso respinto per non aver rispettato la cosiddetta ‘catena devolutiva’.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato per il delitto di ricettazione dalla Corte di Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentrava su un unico punto: la contestazione della recidiva, un’aggravante che aveva contribuito a determinare l’entità della pena. L’imputato chiedeva alla Suprema Corte di escludere tale aggravante, sostenendo che fosse stata applicata erroneamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato ulteriormente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha analizzato nel dettaglio la fondatezza della richiesta di escludere la recidiva, fermandosi a un ostacolo di natura puramente procedurale.
Le Motivazioni della Decisione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La ragione principale dietro la decisione della Corte risiede in un principio cardine del diritto processuale: l’effetto devolutivo dell’appello e la continuità della ‘catena devolutiva’.
L’Interruzione della Catena Devolutiva
Il fulcro della motivazione è che il motivo di ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva non era mai stato sollevato nel precedente grado di giudizio, ossia davanti alla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione può vertere solo su questioni già sottoposte al giudice dell’appello. Introdurre un motivo nuovo per la prima volta in Cassazione costituisce una ‘evidente interruzione della catena devolutiva’. Questo vizio procedurale impedisce ai giudici di legittimità di esaminare la questione, rendendo l’impugnazione, per quella parte, inammissibile.
La Valutazione della Corte Territoriale sulla Recidiva
La Cassazione aggiunge, quasi a titolo di completezza, che in ogni caso la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sussistenza dell’aggravante. I giudici di merito avevano infatti fatto riferimento a specifici precedenti penali a carico dell’imputato, evidenziando una ‘continuità criminale’ e una ‘ingravescente pericolosità’ dell’autore. Questa valutazione, secondo la Suprema Corte, era logica e ben argomentata, rafforzando ulteriormente la correttezza della decisione impugnata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dai primi gradi di giudizio. Omettere di sollevare una specifica contestazione in appello preclude la possibilità di farlo successivamente in Cassazione, con il rischio concreto di vedere il proprio ricorso inammissibile. La vicenda sottolinea la natura strettamente tecnica del giudizio di legittimità, dove il rispetto delle regole procedurali è tanto importante quanto la fondatezza delle proprie argomentazioni nel merito. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a una difesa tecnica attenta e scrupolosa in ogni fase del procedimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato (la contestazione della recidiva) non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio davanti alla Corte d’Appello, causando un’interruzione della cosiddetta ‘catena devolutiva’.
Cosa si intende per ‘interruzione della catena devolutiva’?
Significa introdurre in un grado di giudizio superiore un motivo di impugnazione che non era stato presentato e discusso nel grado precedente. La legge processuale vieta questa pratica, limitando l’esame del giudice superiore alle sole questioni già devolute al giudice inferiore.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli c confermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non risu essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; che, in ogni caso, la Corte territoriale nell’ambito della dosimetria pena ha argomentato la ricorrenza dell’aggravante soggettiva, richiamando gli specific precedenti che militano a carico dell’imputato e si pongono in linea di continuità criminale il fatto contestato, segnalando l’ingravescente pericolosità dell’autore;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.èl.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente