Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza di Appello sull’Usura
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 12 novembre 2024, offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. In questo caso, la Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione per il reato di usura. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza in Cassazione, non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario presentare motivi specifici e pertinenti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’accusa di usura mossa nei confronti di un imputato. Dopo il processo di primo grado, la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 24 gennaio 2024, aveva confermato l’insussistenza del reato, assolvendo l’imputato.
Contro questa decisione, la parte civile, un imprenditore che si riteneva vittima del reato, ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso era basato su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero valutato correttamente le prove e avessero errato nel concludere per l’assenza del reato di usura.
Il ricorso inammissibile e i motivi della Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso e la memoria difensiva dell’imputato, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura ‘aspecifica’ del motivo presentato.
La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime questioni generiche già ampiamente discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Il ricorso non introduceva nuovi elementi di critica o specifici vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, ma si risolveva in una mera riproposizione di argomenti già vagliati. Questo tipo di impugnazione è contrario ai principi del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le motivazioni della decisione
I giudici della Cassazione hanno evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era, al contrario, adeguata e ben argomentata. La sentenza di secondo grado aveva dato conto in modo esauriente delle ragioni che avevano portato ad affermare l’insussistenza del reato di usura. Questa conclusione era il frutto di una valutazione degli elementi probatori rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (pagine 9-12 della sentenza impugnata).
Di conseguenza, un ricorso che non si confronta specificamente con queste argomentazioni, ma si limita a una generica contestazione, non può essere accolto. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esposte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, siano essi di violazione di legge o di motivazione illogica o contraddittoria. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni tecnicamente corrette e fondate su censure specifiche e pertinenti.
Perché il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘aspecifico’. Il ricorrente ha riproposto le stesse generiche questioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata?
Significa che i giudici di secondo grado avevano spiegato in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni per cui ritenevano insussistente il reato di usura, basando la loro decisione su una valutazione delle prove rispettosa dei principi di diritto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
dalla parte civile COGNOMEIN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPR.DITTA
COGNOME nato a ATELLA il 12/10/1955
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a MELFI il 24/03/1964
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso della parte civile COGNOME COGNOME e la memoria depositata data 25 ottobre 2024 con cui il difensore dell’imputato COGNOME COGNOME chied dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di usura conte all’imputato COGNOME Vincenzo, è aspecifico poiché ripropone le stesse generic questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corr argomenti logici e giuridici. Ciò premesso deve essere rimarcato che la motivazio ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di mer ad affermare l’insussistenza del reato di usura, a seguito di una valutazione elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di che governano l’apprezzamento delle prove (si vedano, in particolare, pagg. 9della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Presidente