Ricorso Inammissibile per Truffa: L’Analisi della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 9146/2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito dalla Suprema Corte, specialmente in casi complessi come la truffa aggravata. Questo caso sottolinea un principio cardine: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Truffa Aggravata
Tre persone venivano condannate dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di truffa. La condanna era particolarmente severa a causa della sussistenza di un’aggravante: il danno patrimoniale causato alla persona offesa era di rilevante gravità, quantificato in oltre 200.000 euro. Insoddisfatte della decisione, le imputate decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
I ricorsi presentati si basavano principalmente su due argomenti:
1.  Errata valutazione delle prove: Tutte le ricorrenti lamentavano una presunta violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, un travisamento dei fatti e un vizio di motivazione riguardo all’attendibilità della persona offesa. Sostanzialmente, chiedevano alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
2.  Contestazione dell’aggravante: Una delle ricorrenti contestava specificamente il riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.), sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse illogica.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, i giudici hanno qualificato i motivi relativi alla valutazione delle prove come “aspecifici” e “reiterativi”. Questo significa che le ricorrenti non hanno evidenziato specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, ma si sono limitate a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già discusse e respinte nel precedente grado di giudizio. La valutazione dell’attendibilità della persona offesa, secondo la Cassazione, era stata effettuata dalla Corte territoriale in modo “logico, congruo e lineare”, e non presentava vizi censurabili in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo all’aggravante, è stato ritenuto aspecifico. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano correttamente motivato la sussistenza dell’aggravante basandosi sull’ingente valore del danno economico, superiore a 200.000 euro. Tale valutazione, essendo priva di contraddizioni o manifeste illogicità, non poteva essere rimessa in discussione davanti alla Cassazione.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una contestazione generica e fattuale. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge o difetti logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito delle prove è una strategia destinata al fallimento. La decisione finale ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per le ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, a dimostrazione delle conseguenze di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono aspecifici, ovvero troppo generici, o se sono meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “aspecifici”?
Significa che le censure mosse alla sentenza non sono precise e dettagliate nell’individuare l’errore di diritto o il vizio logico commesso dal giudice. Un motivo generico che si limita a contestare la valutazione dei fatti, senza indicare una violazione di legge specifica, è considerato aspecifico.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione, in base a quanto emerge dalla decisione, non può riesaminare le prove nel merito o rivalutare l’attendibilità di un testimone. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non giudicare nuovamente i fatti del processo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 9146  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
CAVALIERE NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; ritenuto che il primo motivo del ricorso dedotto dall’imputata COGNOME e l’unico motivo del ricorso proposto dalle imputate COGNOME e COGNOME, con i quali viene eccepita la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen, il travisamento del fatto ed il vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa ed all penale responsabilità delle imputate, sono aspecifici e non consentiti in quanto reiterativi di doglianze fattuali già dedotte in appello ed affrontate in termini preci e concludenti dalla Corte territoriale.
rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all’accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa e che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità delle ricorrenti per il delitto di truffa (vedi pagg. da 3 a 6 del sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo del ricorso della COGNOME, che lamenta violazione dell’art. 61 n. 7 cod. pen. ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è aspecifico; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 7 cod. pen. in considerazione della rilevante gravità del complessivo danno sofferto dalla persona offesa superiore ai 200.000,00 euro (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o manifeste illogicità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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