Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRASI NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo violazione di legge in relazione al rigetto del motivo di appello con cui si era dedotta l’inutilizzabilità degli accerta menti biologici in relazione al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc.; b. violazione dell’art. 131-bis cod. pen. laddove è stata applicata l’applicabilità della causa di non punibilità non essendosi tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso e dell’assenza di precedenti penali in capo all’imputato; c. violazione dell’art. 62bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; d. violazione dell’art. 20-bis cod. pen. laddove è stata rigettata la richiesta di conversione in pena pecuniaria di quella detentiva irrogata
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il terzo e il quarto motivo afferiscono, inoltre, al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto alla doglianza afferente all’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. la Corte territoriale ha dato atto che nel caso di specie, dalla documentazione acquisita, in particolare dal verbale di autorizzazione al prelievo redatto alle ore 00:30 del 9.5.2021, emerge espressamente che l’imputato era stato edotto di tutte le garanzie di legge prima della richiesta di sottoporsi agli esami di accertamento, fra cui la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Correttamente, peraltro, i giudici del gravame del merito ricordano che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento da ritenersi ormai consolidato, ha ritenuto che, al fine di contemperare l’esigenza di non pregiudicare la continuità e la celerità degli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria e l’irrinunciabile rispet
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dell’esigenza di garantire all’imputato/indagato l’assistenza di un difensore “i casione del compimento di un atto per il quale è previsto che la polizia giudizi avverta la persona sottoposta alle indagini che ha la facoltà di farsi assist un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., detto obbl necessita, per essere assolto, di formule sacramentali e può avvenire anche s oralmente, purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scop (il richiamo è a Sez. 4 n. 5307/2017, a Sez. 3 n. 23697/2016, a sez. 4945/2012 e a Sez. 4 n. 9173/2013). Conseguendone che la legittimità dell’avviso svolto in forma orale dagli operanti e la utilizzabilità degli accertamenti c guenti, posto che, in tali ipotesi, la prova dell’avvenuto adempimento degli o di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. può essere desunta dalla testimo dei verbalizzanti.
2.2. Il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della caus non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argoment mente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità ric dando come il COGNOME, guidando l’auto di notte e con volume dello stereo molto al in evidente stato di alterazione psicofisica- tale da richiedere addirittura il sposto presso il Pronto Soccorso dell’RAGIONE_SOCIALE, come rilevato dagli op ranti, e cercando di eludere il fermo di polizia con manovre repentine e pericol (cercava di imboccare una strada sulla sinistra, nonostante vi fosse altra au uscita dalla stessa) ha posto in essere una condotta altamente pericolosa, lede in maniera non certamente lieve il bene giuridico che la norma incriminatrice predisposta a fronteggiare.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione c plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condot grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del peric (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al f di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costitui gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai cr
cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rite nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli NOME da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n, 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed NOME, Rv. 260610 – 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;)
In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in
senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta del! imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, COGNOME ed NOME, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, COGNOME, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, COGNOME ed NOME, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, COGNOME ed NOME, Rv. 217882).
2.4. Infine, manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza che si riferisce al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. che i giudici del gravame dei merito hanno motivato alla luce della personalità dell’imputato desumibile dai precedenti penali, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. richiamati dall’art. 58 I. 24/U/1989 n. 681 sostitu dall’art. 71 comma i lett. f) d.lgs. 150/2022, che li ha portati a concludere che la conversione in pena pecuniaria, nel caso di specie, non apparisse idonea alla finalità rieducativa e di tutela della collettività.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025