Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26797 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26797 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
IL
FU’
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 16-06-2022 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Ll::i :
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 5 marzo 2019, il Tribunale di Genova condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME, alle pene, rispettivamente, di anni 1 di reclusione ed euro 2.100 di multa il primo, e di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 3.500 di multa il secondo, in quanto ritenuti colpevoli, COGNOME, di due episodi (capi D ed E) e NOME di un episodio (capo F) del reato di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Genova, in un arco temporale compreso tra il 19 febbraio e il 3 marzo del 2017.
Con sentenza del 16 giugno 2022, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva NOME dal reato a lui ascritto al capo E perché il fatto non sussiste e, per l’effetto, rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo D in mesi 10 di reclusione e 2.000 euro di multa, mentre la decisione di primo grado veniva confermata rispetto a NOME.
Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, NOME e NOME, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
2.1. COGNOME ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la inosservanza della legge penale rispetto alla conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, osservando che non è emersa alcuna prova rispetto alla cessione di stupefacenti da NOME a NOME, non avendo altresì la Corte di appello considerato che la coimputata COGNOME ha escluso il coinvolgimento dei fatti del ricorrente; né è stato spiegato nella sentenza impugnata da quali intercettazioni si dovrebbe desumere che COGNOME acquistava droga da NOME.
2.2. NOME ha sollevato due motivi.
Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al capo F, osservando che la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui erano state sottolineate, da un lato, la non univocità delle conversazioni captate e, dall’altro, l’assenza di prove circa l’asserito incontro per la cessione di droga tra la COGNOME e NOME.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al secondo motivo di appello, con cui era stata censurata l’eccessività della pena a fronte della modesta entità dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Premesso che le censure in punto di responsabilità sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica non presenta vizi di legittimità.
E invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando, quanto agli episodi di cui ai capi D ed F, le conversazioni intercettate sull’utenza in uso a NOME COGNOME (già condannata per detenzione e spaccio di stupefacenti), da cui è emerso che la COGNOME, il 2 marzo 2017, fissava appuntamenti con possibili acquirenti di droga presso la RAGIONE_SOCIALE; per rifornirsi, la COGNOME, il 3 marzo 2017, alle 12.55, contattava anche NOME COGNOME, scrivendogli: “Pè, guarda il porco, prima che trova altre scuse”, evidentemente chiedendogli di contattare “NOME porco” per soddisfare le sue richieste. Poco dopo, COGNOME la informava che “il porco non risponde”, al che ella replicava “figlio di puttana”. Dopo aver ricevuto una chiamata da NOME COGNOME alle 13.47, COGNOME, alle 13.51, ricontattav la COGNOME, scrivendole: “tra du ore, più o meno”. Nella telefonata delle 15.30 COGNOME chiedeva alla COGNOME “andresti tu…la pizzeria, che sono in centro io?” e, alla domanda “tra quanto?”, rispondeva: “un quarto d’ora, venti minuti, che mi ha chiamato ora…quando sei lì chiama che lo chiamo io”. Quindi, dopo aver richiamato NOME alle 15.31, COGNOME alle 15.59 rassicurava la donna: “sta facendo due giri e arriva”.
Successivamente i Carabinieri si posizionavano sotto casa della COGNOME, dove un tossicodipendente era già in attesa, e dopo un po’ la donna arrivava alla guida dell’auto intestata a COGNOME e, all’esito di perquisizione, veniva trovata in possesso di 7 dosi di hashish, aventi un peso complessivo pari a 43 grammi netti.
Alla stregua di tali risultanze, è stata affermata la responsabilità penale degli imputati (capo F per NOME, fornitore della droga che poi COGNOME cedeva alla COGNOME in vista della successiva vendita, come contestatogli al capo D), avendo sia il Tribunale che la Corte di appello ragionevolmente ricondotto i dialoghi e i messaggi intercettati al contesto di una fornitura di stupefacente da destinare allo spaccio, essendo rimasta priva di adeguato supporto probatorio la tesi di COGNOME, in sé ben poco verosimile, secondo cui gli scambi tra lui e la COGNOME si riferivano a un accordo per vendere l’auto del medesimo COGNOME a un terzo.
1.1. Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e sorretto da considerazioni non illogiche, il giudizio sull’ascrivibilità agli imputati de condotte ad essi rispettivamente contestate nelle due imputazioni tra loro “parallele” non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo del ricorso di NOME, riguardante il trattamento sanzionatorio.
Orbene, se è vero che manca nella sentenza impugnata una risposta esplicita rispetto alla doglianza difensiva riguardante l’eccessività della pena, è altrettanto vero, come osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua requisitoria scritta, che sul punto l’atto di appello non era specifico rispetto alla richiesta di mitigare l pena inflitta all’imputato, risultando generico il mero richiamo al “modestissimo quantitativo di sostanza stupefacente eventualmente ceduta”, circostanza questa che aveva peraltro già giustificato il riconoscimento della fattispecie di cui all’art 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non potendosi peraltro sottacere che il primo giudice, pur tenendo conto della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, aveva applicato a NOME la pena finale di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 3.500 di multa, pena comunque inferiore al medio edittale.
A ciò deve aggiungersi che anche la censura sollevata nell’odierno ricorso risulta generica, non risultando adeguatamente illustrate le circostanze meritevoli di positiva considerazione che, al di là del modesto dato ponderale, già valorizzato dai giudici di merito, avrebbero giustificato un affievolimento della pena finale.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di COGNOME e NOME devono essere dichiarati inammissibili, con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2023