Ricorso inammissibile per stupefacenti: la decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per essere esaminato, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già respinte nei gradi di merito. La decisione riguarda un caso di detenzione di stupefacenti e sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e critici. L’esito del giudizio è stato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a ulteriori spese.
I fatti del processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, respingendo la tesi difensiva secondo cui la sostanza fosse destinata esclusivamente all’uso personale.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, gli elementi a sostegno dell’accusa – come una somma di denaro sequestrata, la natura della sostanza e una rubrica con dei nominativi – erano stati interpretati erroneamente, mentre avrebbero dovuto condurre a escludere la finalità di spaccio.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici di legittimità hanno osservato che tutti gli elementi addotti dalla difesa (il dissequestro del denaro, la presunta non identificabilità della sostanza come cocaina e l’irrilevanza dei nomi in rubrica) erano già stati puntualmente esaminati e motivatamente smentiti dalla Corte d’Appello.
Il ricorso, pertanto, non introduceva nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma si limitava a riproporre una diversa lettura delle prove. Questo approccio è precluso in sede di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’impugnazione è stata quindi giudicata in parte manifestamente infondata e in parte aspecifica, in quanto eludeva un “effettivo confronto critico” con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito “argomentazioni logicamente persuasive” per respingere ogni punto sollevato dalla difesa. La decisione di secondo grado aveva già spiegato perché la destinazione della sostanza non potesse essere considerata di uso personale esclusivo. Il ricorso, non riuscendo a individuare vizi logici o giuridici in tale ragionamento, si è risolto in un tentativo inefficace di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
L’inammissibilità del ricorso, in questi casi, è una conseguenza diretta della sua struttura. Quando un’impugnazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che contesta, ma si limita a riaffermare la propria tesi, essa perde la sua funzione critica e diventa processualmente irricevibile.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in applicazione di un consolidato principio (richiamato attraverso la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000), il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione è giustificata dal fatto che la proposizione di un ricorso palesemente inammissibile non è considerata esente da colpa. Questa decisione serve come monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure di legittimità serie e specifiche, e un uso improprio di questo strumento processuale comporta conseguenze economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre questioni di fatto già esaminate e respinte con motivazioni logiche dalla Corte d’Appello, risultando così aspecifico e manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la presentazione di un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità è considerata una condotta colpevole.
Cosa significa che il ricorso eludeva un “effettivo confronto critico”?
Significa che le argomentazioni del ricorrente non analizzavano né contestavano specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello per arrivare alla condanna, ma si limitavano a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti già valutati in sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2018 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2018 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.
2. Il ricorso è inammissibile.
Gli elementi addotti a sostegno del ricorso (dissequestro della somma di denaro detenuta dal ricorrente, esclusione della natura di cocaina della sostanza da lui posseduta, non identificabilità come assuntori dei nominativi rinvenuti nella sua rubrica) sono stati tutti puntualmente esaminati in sentenza e smentiti o svalutati con argomentazioni logicamente persuasive, con le quali il ricorso elude un effettivo confronto critico, perciò risultando in parte manifestamente infondato e, per il resto, aspecifico.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.