Ricorso Inammissibile per Stupefacenti: La Cassazione Fissa i Limiti
L’ordinanza n. 23232/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere una rivalutazione del merito mascherata da censura sulla qualificazione giuridica del fatto. Questo principio è stato applicato in un caso di detenzione di sostanze stupefacenti, dove l’imputato contestava la classificazione del reato.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale di Milano per la detenzione di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico 589 grammi di hashish e 6,4 grammi di cocaina. Oltre alla droga, venivano rinvenuti materiali idonei al confezionamento in dosi destinate alla vendita. L’imputato, dopo aver patteggiato la pena, proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto. A suo dire, la detenzione era finalizzata all’uso esclusivamente personale e non allo spaccio, come invece contestato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso proposto dall’imputato inammissibile. La Corte ha utilizzato una procedura semplificata (de plano), evidenziando come i motivi del ricorso non rientrassero tra quelli consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento solo per motivi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la Corte ha precisato che tale vizio può essere fatto valere solo quando la qualificazione adottata dal giudice di merito risulti, con “indiscussa immediatezza”, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
In altre parole, l’errore deve essere macroscopico e rilevabile ictu oculi, senza la necessità di addentrarsi in una nuova analisi delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti. Nel caso di specie, l’imputato non denunciava un errore giuridico evidente, ma tentava di proporre una diversa lettura degli elementi probatori, sostenendo che la detenzione fosse per uso personale. Questa argomentazione, secondo la Corte, si scontrava palesemente con due dati oggettivi:
1. Il dato quantitativo: la quantità di stupefacente (quasi 600 grammi totali) era tale da rendere del tutto plausibile l’ipotesi dello spaccio.
2. Il materiale per il confezionamento: il rinvenimento di materiale per suddividere la droga in dosi costituiva un ulteriore e forte indizio della destinazione alla vendita.
La Corte ha quindi stabilito che il ricorso, al di là della sua enunciazione formale, mirava a una rivalutazione del merito, prospettando una ricostruzione dei fatti del tutto infondata e incompatibile con gli elementi emersi. Ciò è precluso nel giudizio di legittimità, specialmente nei ristretti limiti del ricorso avverso il patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato l’esito corretto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa che cristallizza la valutazione dei fatti, e la possibilità di impugnarlo è estremamente limitata. Non si può utilizzare il ricorso per cassazione per riaprire una discussione probatoria già definita in primo grado. La censura sulla qualificazione giuridica è ammessa solo per correggere errori palesi, non per rimettere in discussione la colpevolezza attraverso una diversa interpretazione degli indizi. La decisione condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione temeraria.
Quando è possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto?
È possibile solo quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito risulta palesemente ed immediatamente errata rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione, senza che sia necessaria alcuna nuova valutazione delle prove o degli elementi di fatto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un errore giuridico evidente, mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti (prospettando un uso personale invece dello spaccio), attività che è preclusa nel giudizio di Cassazione su una sentenza di patteggiamento.
Quali elementi hanno convinto la Corte che la qualificazione del fatto come spaccio non fosse palesemente errata?
La Corte ha ritenuto la qualificazione non palesemente errata sulla base di due elementi oggettivi: l’ingente quantitativo dello stupefacente sequestrato (589 grammi di hashish e 6,4 grammi di cocaina) e il rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento in dosi da destinare alla vendita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 03IG114) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astr e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridi del fatto previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rispetto alla detenz per uso esclusivamente personale della droga caduta in sequestro.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avv la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’er qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del cap imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti n ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilit dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264766) aspetti in fatt probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Nel caso i esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunci dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi prospettazione di un’alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (589 grammi d hashish e 6,4 grammi di cocaina) e del rinvenimento di materiale idoneo a confezionamento in dosi da destinare alla vendita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore dell cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Presidente rel.