Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Traffico di Stupefacenti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso, che riguarda l’importazione di un’enorme quantità di sostanze stupefacenti, offre uno spunto cruciale per comprendere quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale e quali sono le conseguenze per il proponente.
I Fatti del Caso
Un individuo è stato condannato per il reato di illecita importazione di hashish, aggravata dall’ingente quantità. Si parla di circa 220 kg di principio attivo, da cui si sarebbero potute ricavare oltre otto milioni e mezzo di dosi singole. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due aspetti principali: il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante ad effetto speciale e l’errato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, che a suo dire avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sull’aggravante contestata.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
Il ricorrente ha fondato la sua difesa su due pilastri:
1. Mancato riconoscimento dell’attenuante speciale: Ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare la circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. 309/1990.
2. Omesso bilanciamento in termini di prevalenza: Ha criticato la scelta dei giudici di merito di considerare le attenuanti generiche solo equivalenti, e non prevalenti, rispetto alla gravissima aggravante dell’ingente quantità.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha analizzato i motivi e li ha ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione precisa e ricorrente nella pratica giudiziaria: i motivi presentati erano meramente ripetitivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze. Questa pratica rende il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato nel dettaglio perché le argomentazioni del ricorrente non potevano essere accolte. In primo luogo, riguardo alla richiesta di attenuante, i giudici hanno ritenuto non illogica la valutazione della Corte d’Appello, che aveva considerato del tutto generiche le dichiarazioni dell’imputato su un presunto precedente trasporto e sul luogo di scarico dello stupefacente. Le prove addotte, come una piantina disegnata a mano, non permettevano in alcun modo di individuare il cosiddetto “magazzino di stoccaggio”. Pertanto, la richiesta di applicare l’attenuante era priva di un solido fondamento probatorio.
In secondo luogo, per quanto concerne il bilanciamento delle circostanze, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito. L'”elevatissimo disvalore penale” dell’aggravante, legato all’enorme quantitativo di droga importata, giustificava pienamente un giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, escludendo la possibilità di una loro prevalenza. La decisione del giudice di merito, essendo motivata in modo logico e coerente, non era sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile perché ripetitivo e manifestamente infondato comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi che critichino specificamente i vizi della sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già sconfessati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano meramente ripetitivi di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente non si è confrontato specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Per quale motivo non è stata concessa la circostanza attenuante speciale?
La circostanza attenuante non è stata concessa perché le dichiarazioni dell’imputato e le prove fornite (come una piantina disegnata a mano) sono state ritenute troppo generiche e insufficienti per identificare con certezza il luogo di stoccaggio dello stupefacente, rendendo la richiesta priva di adeguato supporto probatorio.
Perché le circostanze attenuanti generiche non sono state considerate prevalenti?
Le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti a causa dell’altissimo “disvalore penale” della circostanza aggravante, legata all’enorme quantità di sostanza stupefacente (circa 220 kg di principio attivo). La Corte ha ritenuto logica la decisione di bilanciare le circostanze in termini di equivalenza data l’eccezionale gravità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME alle pene di legge per il reato di illecita importazione di hashish aggravato dall’ingente quantità (circa 220 Kg. di principio attivo, da erano ricavabili oltre otto milioni e mezzo di dosi singole), con due distinti motivi ha dedot violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, e, in o caso, per l’omesso bilanciamento in termini di prevalenza delle riconosciute circostanz attenuanti generiche;
Considerato che i motivi sono inammissibili perché meramente ripetitivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta sono comunque manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata reso non illogica motivazione, aderente ai principi di diritto che regolano la materia, su entrambi i profili;
Ritenuto, in particolare, che la sentenza: esamina tutti i profili valorizzabili ai ritenere l’invocata circostanza attenuante, argomentandone l’irrilevanza, senza che possa dirs trascurato l’aspetto indicato in ricorso, posto che, tra l’altro, la sentenza non illogicamente r del tutto generico anche quanto riferito a proposito del precedente trasporto illecito e del l ove lo stupefacente sarebbe stato scaricato, senza che tale affermazione sia inficiata da documenti allegati in ricorso e dalle non condivisibili osservazioni contenute nella memor difensiva depositata in vista dell’udienza (ed invero, dalle dichiarazioni dell’imput dall’allegata piantina, sommariamente vergata a mano, prodotte con il ricorso non risulta alcun modo individuabile il preteso “magazzino di stoccaggio” dello stupefacente); argomenta in modo non illogico, con giudizio di merito qui altrimenti non sindacabile, le ragioni per l’elevatissimo disvalore penale della circostanza aggravante ad effetto speciale non consentisse di bilanciare in termini diversi dall’equivalenza le riconosciute circostanze attenuanti generi
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle am -mende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.