Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello per Droga
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna per detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Questa decisione offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sulla differenza tra questioni di fatto e violazioni di legge. Il caso riguarda un uomo condannato per il possesso di oltre 8 kg di hashish, che ha tentato di ribaltare la sentenza sostenendo una errata attribuzione della responsabilità e un’ingiusta determinazione della pena. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Scoperta e il Sequestro
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, dopo essere stato trovato in possesso di 8,157 kg di hashish. La sostanza era suddivisa in sedici panetti e si trovava all’interno di un’autovettura. Gli elementi a carico dell’uomo erano solidi: era stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria a bordo del veicolo, l’auto risultava di proprietà della moglie e, elemento cruciale, al suo interno erano state rinvenute le sue impronte digitali. La difesa aveva tentato di sostenere che l’auto fosse stata venduta, ma non aveva fornito alcuna prova utile a identificare il presunto acquirente, rendendo la tesi meramente asserita e non credibile.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Sotto Esame
Davanti alla Corte di Cassazione, la difesa ha articolato due principali motivi di ricorso:
1. Errata attribuzione della detenzione: Si contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla riferibilità della droga all’imputato, riproponendo di fatto la tesi della non responsabilità.
2. Diniego delle attenuanti e pena eccessiva: Si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una determinazione della pena ritenuta sproporzionata.
Analisi del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, qualificando l’intero ricorso come inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa delle censure sollevate. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni della difesa non costituissero una critica alla corretta applicazione della legge, ma si traducessero in mere ‘doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non contestava un errore giuridico, ma chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti, un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
La Questione della Titolarità della Droga
Sul primo punto, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano già ampiamente e logicamente motivato la colpevolezza dell’imputato sulla base degli elementi raccolti: la sua presenza nel veicolo, la proprietà del mezzo da parte della moglie e le sue impronte. Il tentativo di introdurre la versione della vendita dell’auto era stato correttamente ritenuto non provato e quindi irrilevante. Riproporre tale tesi in Cassazione si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione del merito.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche basandosi su due fattori oggettivi: la notevole gravità del fatto, data l’enorme quantità di sostanza stupefacente detenuta (oltre 8 kg), e l’esistenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputato. La decisione del giudice di merito era, quindi, ben motivata e immune da vizi logici o giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la dichiarazione di inammissibilità evidenziando che i motivi di ricorso erano riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese nei precedenti gradi di giudizio. Non vi era una ‘specifica critica’ mossa contro la sentenza d’appello, ma solo la riproposizione delle medesime argomentazioni fattuali. Questo configura una delle classiche cause di inammissibilità del ricorso per cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, a causa della ‘colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità’.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e la correttezza del ragionamento giuridico seguito dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi che esulano da questo perimetro. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi che attacchino specifici vizi di legge o di motivazione, evitando di trasformare l’appello in Cassazione in un’impropria richiesta di rivalutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano semplici lamentele sui fatti (doglianze in punto di fatto), già correttamente valutate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio. Tali questioni non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali elementi hanno convinto i giudici della colpevolezza dell’imputato?
I giudici hanno basato la condanna su diversi elementi: l’imputato era stato riconosciuto dalla polizia a bordo dell’auto, il veicolo era di proprietà della moglie e, soprattutto, al suo interno sono state trovate le impronte digitali dell’uomo. La sua versione sulla presunta vendita dell’auto non è stata provata.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa della particolare gravità del reato, data l’ingente quantità di droga detenuta (8,157 kg di hashish), e della presenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputato per reati simili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; /1q
Rilevato che NOME COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla riferibilità a lui della detenzione della droga, e, nel sec violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze atte generiche e alla determinazione della pena;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutt deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata, face espresso riferimento a quella di primo grado, ha spiegato perché il ricorrente sia da riten detentore della droga (l’imputato è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria mentre era a b dell’auto sulla quale sono stati trovati 8,157 kg. di hashish, l’auto era di proprietà dell del medesimo e sulla vettura sono state rinvenute le impronte dell’uomo; la sentenza di prim grado precisa che la vendita dell’autovettura è meramente asserita, in quanto né l’imputato, la moglie hanno fornito indicazioni utili ad identificare l’acquirente);
Osservato che il secondo motivo espone anch’esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodu di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giud di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque manifestamente infondat in quanto la sentenza impugnata ha giustificato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generi e la misura della pena in ragione della gravità del fatto, avente ad oggetto la detenzione di 8 kg. di hashish, suddivisi in sedici panetti, e dal precedente specifico a carico dell’imputato
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente