Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione in materia di stupefacenti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione in materia di stupefacenti, specialmente in presenza di un accordo sulla pena in appello. La decisione analizza due distinti ricorsi, entrambi respinti, ma per ragioni giuridiche differenti, offrendo una panoramica completa sui criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione.
I fatti del caso
Il caso riguarda due imputate condannate dalla Corte d’Appello per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Entrambe hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza di secondo grado. La prima ricorrente aveva precedentemente raggiunto un “concordato in appello” (patteggiamento) sulla pena. La seconda, invece, contestava la qualificazione giuridica del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato separatamente le posizioni delle due ricorrenti, giungendo per entrambe a una declaratoria di inammissibilità. Questo esito, sebbene identico, scaturisce da presupposti giuridici distinti che meritano un’analisi approfondita.
Il primo ricorso: i limiti del “concordato in appello”
Per la prima imputata, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’accordo tra le parti sulla pena in appello implica la rinuncia a presentare ulteriori doglianze nel successivo giudizio di legittimità. L’unica eccezione a questa regola è l’irrogazione di una pena palesemente illegale, circostanza non ravvisata nel caso di specie. La Corte ha inoltre definito “apodittica”, ovvero priva di prove, l’affermazione della ricorrente circa una presunta carenza di consenso all’accordo, in quanto risultava conferita una procura speciale al difensore per tale atto.
Il secondo ricorso: valutazione delle prove e allarme sociale
Anche il ricorso della seconda imputata è stato dichiarato inammissibile. I giudici hanno ritenuto ineccepibile la decisione della Corte d’Appello di non riqualificare il reato in un’ipotesi di minore gravità (art. 73, comma 5). Questa valutazione si basava su elementi oggettivi solidi: l’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato (134 grammi di eroina e 21 grammi di cocaina) e le dichiarazioni degli acquirenti, che confermavano una cessione reiterata di droga nel biennio 2020-2021. Inoltre, la Corte ha giudicato infondata anche la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sottolineando come la motivazione della Corte d’Appello, che faceva riferimento all’assenza di elementi positivi in un contesto di elevato allarme sociale, fosse logica e non sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, la natura del “concordato in appello” come atto dispositivo che chiude la controversia sulla pena, precludendo ulteriori contestazioni. Accettare l’accordo significa accettare la pena e rinunciare a futuri motivi di ricorso, salvo l’illegalità della sanzione. In secondo luogo, la Corte riafferma i limiti del proprio sindacato. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando la sentenza impugnata è basata su una valutazione dei fatti logica e coerente, come nel caso del secondo ricorso, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la rigorosa interpretazione dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. La decisione evidenzia che la scelta di un “concordato in appello” è una strategia processuale con conseguenze definitive, che deve essere attentamente ponderata. Allo stesso tempo, ribadisce che le valutazioni di merito, se adeguatamente motivate e prive di vizi logici manifesti, non sono censurabili in sede di legittimità. Entrambe le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a conferma della definitività della loro condanna.
Perché il ricorso basato su un ‘concordato in appello’ è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’accordo sulla pena in appello (patteggiamento) implica la rinuncia a presentare ulteriori ricorsi, a meno che la pena applicata non sia illegale. La Corte ha ritenuto che non fosse questo il caso.
Quali elementi hanno impedito la riqualificazione del reato in un’ipotesi di minore gravità per la seconda ricorrente?
La Corte ha respinto la richiesta basandosi su due elementi principali: il considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate (134 gr. di eroina e 21 gr. di cocaina) e le dichiarazioni testimoniali che provavano cessioni di droga ripetute nel tempo (anni 2020 e 2021).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOTARESCO il 28/11/1960
NOME COGNOME nato a ROMA il 09/10/1986
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, resa a seguito di concordato in appello, deve essere dichiarato inammissibile in quanto l’accordo delle partì in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). Del tutto apoditticamente la ricorrente deduce la carenza del consenso e la mancata sottoscrizione della richiesta per la quale, invece, aveva conferito procura speciale al difensore;
che è inammissibile anche il ricorso proposto, avverso la medesima sentenza, da NOME COGNOME sono, infatti, ineccepibili le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito nel denegare la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n., 309 cit. al confronto con il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (134 gr. di eroina e 21 gr. di cocaina) e delle dichiarazioni rese dagli acquirenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai quali l’imputata aveva ceduto reiteratamente stupefacente nel corso degli anni 2020 e 2021;
I motivi proposti da tale ricorrente sulla mancata applicazione delle generiche sono manifestamente infondati sulla scorta della motivazione, esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez.. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), con la quale la Corte di appello ne ha denegato l’applicazione rilevando l’assenza di elementi positivamente apprezzabili in una situazione di fatto caratterizzata da elevato allarme sociale.
Erano, invece, del tutto generici i motivi di appello sull’applicazione della sanzione accessoria che la Corte di appello ha ridotto;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibil4 i ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La consigliera relatrice
La Pr sidente
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Così deciso il 25 novembre 2024
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