Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma le Decisioni di Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito processuale che sottolinea i limiti del giudizio di legittimità. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, significa che la Suprema Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare che ne impedisce l’esame. Questo caso specifico riguarda il rigetto di un appello basato su presunte cause di giustificazione come lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto.
I Fatti Processuali
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. Il ricorrente, attraverso la sua difesa, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando questioni relative alla configurabilità dello stato di necessità e all’applicabilità dell’articolo 131 bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è piuttosto quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi del ricorso non introducevano elementi nuovi, ma si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. Le argomentazioni della Corte d’Appello sono state ritenute giuridicamente corrette, puntuali e prive di manifeste incongruenze logiche.
Le Motivazioni: Stato di Necessità e Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione si concentra su due punti fondamentali sollevati dalla difesa. In primo luogo, la presunta sussistenza dello ‘stato di necessità’, una causa di giustificazione che rende non punibile un fatto previsto dalla legge come reato. La Cassazione ha confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso tale ipotesi con una motivazione logica e coerente con le prove acquisite.
In secondo luogo, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131 bis c.p.). Anche in questo caso, la Suprema Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito, il quale aveva negato il beneficio basandosi su elementi concreti come il ‘tenore oggettivo della condotta’ e ‘l’intensità del dolo’. Queste valutazioni, essendo attinenti al merito della vicenda e supportate da una motivazione congrua, si sottraggono al sindacato della Cassazione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con le pronunce previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a cui si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure proposte erano già state valutate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni considerate giuridicamente corrette, puntuali e prive di vizi logici. La Cassazione non può riesaminare i fatti come un giudice di terzo grado.
Quali erano le principali argomentazioni del ricorrente respinte dalla Corte?
Le principali argomentazioni respinte riguardavano la richiesta di riconoscere lo stato di necessità come causa di giustificazione e di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa ordinanza?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché di profili di censura già adeguatamente vaglia e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispett portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nell’escludere la ricorrenza nella specie del rivendicato stato di necessità ( si vedano le puntuali considerazioni spese dal quarto capoverso di pagina 3) e, per altro verso, nel negare le generiche e l’applicabilità dell’art. 131 bis c luce del tenore oggettivo della condotta e della intensità del dolo riscontrati in ter coerentemente ritenuti incompatibili alla disposizione reclamata dal ricorso con valutazione d merito che si sottrae, per quanto già evidenziato, a censure prospettabili in sede di legittimi rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.