Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi in materia penale, delineando i confini tra questioni di diritto e questioni di fatto. Il caso riguarda due imputati che, dopo una condanna della Corte d’Appello, hanno presentato ricorso sperando in una revisione della loro posizione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, una decisione che sottolinea principi fondamentali della procedura penale, specialmente per reati legati agli stupefacenti.
I Fatti alla Base del Ricorso
Due soggetti, condannati nei gradi di merito per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Potenza. Le loro difese si basavano su diversi motivi.
Un ricorrente sosteneva che la sua condotta dovesse essere riqualificata come ‘fatto di lieve entità’ ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Inoltre, contestava l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche fatta dai giudici di merito e riteneva inadeguata la riduzione della pena per le attenuanti generiche.
L’altro ricorrente, similmente, chiedeva la riqualificazione del reato in fatto di lieve entità e contestava in modo generico le argomentazioni della Corte territoriale sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati.
Per il primo imputato, la Corte ha stabilito che:
1. Il motivo sulla riqualificazione del reato era manifestamente infondato. La sentenza d’appello aveva già motivato la sua decisione basandosi sul quantitativo ‘significativo’ di sostanza ceduta, un elemento di fatto che esclude la lieve entità.
2. La richiesta di una diversa interpretazione delle intercettazioni è una questione di merito, non valutabile in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
3. Anche il motivo sulla pena era infondato, poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione senza incorrere in vizi logici.
Per il secondo imputato, i motivi del ricorso inammissibile sono stati:
1. La genericità e la natura confutativa del primo motivo, che si limitava a contestare la decisione senza addurre specifici vizi di legge.
2. L’infondatezza manifesta del secondo motivo, speculare a quello del primo ricorrente, sulla base della già accertata quantità ‘significativa’ della sostanza stupefacente.
Le Motivazioni: la Funzione della Corte di Cassazione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Le Corti d’Appello e i Tribunali valutano i fatti e le prove (testimonianze, perizie, intercettazioni). La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di compiere una nuova valutazione dei fatti (la quantità di droga, il significato delle conversazioni), un’attività che le è preclusa. Il ‘quantitativo significativo’ era un dato di fatto già accertato e motivato, che rendeva manifestamente infondata la richiesta di applicare l’ipotesi del fatto di lieve entità. La dichiarazione di inammissibilità è la conseguenza diretta di un ricorso che non rispetta questi limiti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante per chi intende ricorrere in Cassazione: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti al diritto e non possono limitarsi a contestare la valutazione delle prove fatta nei gradi precedenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La decisione, citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sottolinea che tale sanzione è dovuta quando l’impugnazione è proposta con colpa, ossia senza una seria valutazione delle sue possibilità di accoglimento.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, di natura confutativa o quando pretendono un riesame dei fatti già valutati dai giudici di merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Perché la Corte non ha riqualificato il reato come ‘spaccio di lieve entità’?
La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta perché la sentenza impugnata aveva già escluso tale possibilità sulla base di una valutazione di fatto, ovvero il quantitativo ‘significativo’ di sostanza stupefacente ceduta. La Cassazione non può rimettere in discussione questa valutazione di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Ciò avviene perché si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza un fondamento giuridico valido e quindi ‘in colpa’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SANTERAMO IN COLLE il 22/12/1975
NOME nato a NOVI LIGURE il 13/03/1969
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: 1) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 3 del 1990, avuto riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacen ceduta (cfr. pagina 11 della sentenza); 2) il secondo motivo non è deducibile in questa Sede perché, con argomenti interamente versati in fatto, pretende di sollecitare una diversa lettur della intercettazioni; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoria adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, sulla misura del trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla riduzione applicata per le circostanze attenuanti generiche ritenuto che anche il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile per le seguenti ragioni: 1) il primo motivo è generico, di contenuto confutativo e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in merito alla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascritti (cfr. pagine 9); 2) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avu riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacente ceduta (c pagina 11 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.