Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna per Spaccio e Nega la Tenuità del Fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile in materia di stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità e sui requisiti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come i motivi di ricorso non possano trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali linee difensive:
1. Una critica generale all’accertamento della sua responsabilità, contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
2. Una censura specifica sulla mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
L’imputato sosteneva che la sua condotta dovesse essere considerata di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel processo penale: quella tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I giudici di Cassazione hanno ribadito che il loro compito non è rivalutare i fatti o le prove, attività di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello. Il giudizio di legittimità serve solo a verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
I motivi presentati dal ricorrente, secondo la Corte, erano un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, introducendo censure non consentite in quella sede. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una motivazione adeguata e logica per giustificare la condanna.
La Questione della “Tenuità del Fatto”
Anche il secondo motivo, relativo alla tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente erano:
* Aspecifiche: non indicavano con precisione dove la Corte d’Appello avesse errato nell’applicazione della legge.
* Reiterative: si limitavano a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte nel giudizio d’appello.
La Corte d’Appello aveva negato la tenuità del fatto con una motivazione congrua e priva di vizi, basandosi su due elementi chiave: la reiterazione delle condotte di spaccio e i significativi profitti che ne derivavano. Questi fattori, secondo i giudici, sono incompatibili con la natura ‘tenue’ e occasionale che il reato dovrebbe avere per beneficiare della non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza della Cassazione è chiara e si articola su due pilastri. In primo luogo, il rigetto delle censure relative all’accertamento dei fatti si basa sul principio consolidato che la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Poiché la Corte d’Appello aveva costruito un percorso argomentativo logico e coerente per affermare la responsabilità dell’imputato, ogni tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si traduce in un motivo inammissibile. In secondo luogo, riguardo alla tenuità del fatto, la Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse immune da vizi. La decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. era stata giustificata in modo plausibile con riferimento alla pluralità delle condotte di spaccio e all’entità dei guadagni, elementi che oggettivamente escludono la particolare tenuità dell’offesa.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. La condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e specifici, non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei fatti compiuta nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità, e le censure erano generiche e ripetitive di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione adeguata.
Perché non è stata riconosciuta la “particolare tenuità del fatto”?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici d’appello di escludere la tenuità del fatto, poiché la condotta di spaccio era stata reiterata nel tempo e aveva generato profitti significativi, elementi che sono incompatibili con la lieve entità dell’offesa richiesta dalla norma.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46203 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IGLESIAS il 07/04/1998
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente;
ritenuto che il secondo motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla reiterazione delle condotte di spaccio oltre che sul dato ponderale ed i profitti significativi derivanti da tali condotte;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente