Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 13074  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Ce ,r:e d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale era statc (ondannato, alla pena di mesi sei di reclusione e € 800 di multa, in relazione al reato di cui all’a -t 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 530 :il bashis La,
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazioneig atenzi fini di spaccio della sostanza stupefacente, il secondo motivo il vizio di motivazions in rela al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prEiv3lente sul recidiva infraquinquennale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente cptripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontar con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammis del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ben ,;irgomenta con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi logica – pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, la finalità di uso non escllus personale tenuto conto del rinvenimento di materiale per il confezionamento, di un bilancino della suddivisione in dosi.
Quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiv infraquinquennale, la corte territoriale ha espresso un giudizio che fa leva sulla preininenz precedenti specifici e alla luce di ciò ha ritenuto congruo il bilanciamento operate i i ter equivalenza. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto 3 dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richie della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta ste ,;sa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 – 01). Non di meno, in presenza di specifica richiest non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo del maggior peso dei preceden specifici / motivazione che non è manifestamente illogica.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 6:16 c.p.p condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, an e a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p -ocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/03/2025