Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali riguardo ai limiti del giudizio di legittimità e all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, presentato da un imputato condannato per spaccio di stupefacenti. Questa decisione offre spunti cruciali su come devono essere strutturati i motivi di ricorso e su quali elementi ostacolano il riconoscimento della minore offensività del reato.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La condanna si basava su prove concrete, tra cui il contenuto di conversazioni intercettate che, secondo i giudici di merito, comprovavano in modo inequivocabile le attività di spaccio. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, tentando di ottenere un annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha fondato il suo ricorso su due argomenti principali. In primo luogo, ha proposto una lettura alternativa e riduttiva delle conversazioni intercettate, sostenendo che non provassero le cessioni di droga. In secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte ha rigettato completamente tali argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. La richiesta di una nuova interpretazione delle prove, infatti, si traduce in una domanda di riesame del merito della vicenda, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che opera come giudice di legittimità e non di fatto.
Le Motivazioni: Genericità e Ostacoli alla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha spiegato che i motivi d’appello non possono limitarsi a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, ma devono individuare vizi di legge specifici. Proporre una semplice “lettura alternativa” del materiale probatorio non è sufficiente per accedere al giudizio di Cassazione.
Riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la decisione è stata altrettanto netta. I giudici hanno confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui le “reiterate cessioni” di stupefacenti rappresentavano un elemento ostativo alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto. La pluralità delle condotte illecite, anche se singolarmente di modesta entità, indica una certa abitualità e una maggiore lesività del bene giuridico protetto, impedendo di qualificare il fatto come “particolarmente tenue”.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia evidenzia l’importanza di presentare ricorsi per cassazione fondati su vizi di legittimità chiari e specifici, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un tentativo di rivalutazione dei fatti già ampiamente esaminati nei gradi precedenti. La reiterazione dei reati, inoltre, si conferma come un fattore determinante che preclude l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati. In particolare, il ricorrente ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove (le intercettazioni), un’attività che non è consentita in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione della legge.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che le cessioni di stupefacente fossero reiterate. Questa pluralità di condotte è stata considerata un elemento ostativo al riconoscimento della minore offensività del fatto, requisito essenziale per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44456 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 10/01/1966
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
vigti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in punto di responsabilità per le riscontrate cessioni di stupefacente, comprovate dal contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorso propone una lettura alternativa e riduttiva. Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è fondata su argomenti (le reiterate cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024