Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Criteri per Ricettazione e Recidiva
L’ordinanza n. 2858/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla disciplina della ricettazione e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, culminando in una dichiarazione di ricorso inammissibile. La pronuncia analizza due aspetti cruciali spesso al centro dei dibattiti processuali: il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto e la corretta valutazione della recidiva. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha affrontato la questione.
La Vicenda Processuale
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato il ricorso su due motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 648, comma 2 (attuale comma 4), del codice penale.
2. L’errata applicazione della recidiva, contestandone la sussistenza.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 9 marzo 2023, aveva confermato la condanna emessa in primo grado il 25 gennaio 2022, respingendo di fatto le medesime doglianze. L’imputato ha quindi tentato l’ultima via del ricorso in Cassazione.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Vediamo il ragionamento seguito per ciascun punto.
Il Mancato Riconoscimento della Particolare Tenuità
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di applicazione dell’attenuante speciale per la ricettazione, legata alla lieve entità del fatto. La Cassazione ha evidenziato come il giudice di merito avesse fornito una motivazione chiara, logica e giuridicamente corretta per escludere tale attenuante. I giudici dei gradi precedenti avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, basandosi su argomenti concreti che giustificavano la non applicabilità della circostanza favorevole. La Suprema Corte, in questi casi, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare l’esistenza di vizi logici o errori di diritto, che in questo caso erano assenti. La censura è stata quindi giudicata infondata.
La Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla contestazione della recidiva, è stato respinto. La Corte ha ribadito i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità sulla valutazione della recidiva. Tale valutazione non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti pregressi o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. È necessario un esame concreto, fondato sui criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole).
Il giudice deve verificare se esista un rapporto significativo tra il nuovo reato e le condanne precedenti, tale da indicare una “perdurante inclinazione al delitto” che ha agito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo illecito. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questi principi, accertando inoltre che i reati presupposto per la recidiva fossero stati commessi proprio dall’imputato. Di conseguenza, anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte si fondano sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e correggere eventuali errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano costruito un percorso argomentativo coerente e immune da censure. Avevano spiegato perché il fatto non fosse di particolare tenuità e perché la recidiva fosse applicabile, basando le loro conclusioni su elementi concreti e principi giuridici corretti. Pertanto, i motivi di ricorso si risolvevano in un tentativo non consentito di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce che, per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione dei giudici di merito, ma è necessario dimostrare un errore giuridico o un vizio logico palese. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche.
Come valuta un giudice la sussistenza della recidiva?
La valutazione non può basarsi solo sulla gravità o sulla data dei reati precedenti. Il giudice deve esaminare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, se le condanne passate indichino una persistente inclinazione al delitto che abbia influenzato la commissione del nuovo reato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero quando non evidenziano vizi logici o errori di diritto nella sentenza impugnata, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 09/03/2023 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 25/01/2022 che lo aveva condannato per il reato di ricettazione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudi di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione della particolare tenuit ricettazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si ved pagina 2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giud non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui ques risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di c all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le pre condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per commissione del reato “sub iudice”;
considerato che la corte di appello ha altresì adeguatamente accertato come i reati che costituiscono il presupposto per l’applicazione della recidiva siano stati commessi dallo stess prevenuto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
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