Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Ricettazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da due imputati condannati per ricettazione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere perché un ricorso possa essere respinto senza un esame nel merito, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già consolidato nei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Padova che condannava due persone per il reato di ricettazione. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Non soddisfatti dell’esito, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una mitigazione della stessa.
Le Doglianze dei Ricorrenti e la Logica del Ricorso Inammissibile
I motivi del ricorso si articolavano su tre punti principali, tutti respinti dalla Suprema Corte come manifestamente infondati.
La Contestazione sul Reato di Ricettazione
Il primo motivo mirava a contestare la sussistenza stessa del delitto di ricettazione, chiedendo in subordine la derubricazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.). Questo tipo di argomentazione, tuttavia, si basava su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Cassazione ha prontamente rilevato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma unicamente quello di verificare la corretta applicazione della legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti rende il ricorso inammissibile.
Il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche e della Recidiva
Gli altri due motivi di ricorso riguardavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la contestazione della recidiva per uno degli imputati. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto le doglianze infondate. La giurisprudenza costante afferma che il giudice può negare le attenuanti semplicemente evidenziando l’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Analogamente, la valutazione sulla recidiva era stata correttamente motivata dal giudice di merito, che aveva considerato il rapporto tra il reato in esame e le precedenti condanne secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati. Il nucleo centrale della motivazione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I ricorsi sono stati giudicati infondati perché “denunciano violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità”. In altre parole, gli imputati hanno chiesto alla Cassazione di fare qualcosa che per legge non può fare: diventare un giudice del fatto. I giudici di legittimità hanno invece riscontrato che la motivazione della Corte d’Appello era “esente dai descritti vizi logici” e fondata su “corretti argomenti giuridici”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame è un chiaro monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su questioni di diritto (errori nell’interpretazione o applicazione della legge) e non su un disaccordo riguardo alla valutazione delle prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro per ciascun ricorrente. La scelta di impugnare una sentenza in Cassazione deve quindi essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che solo vizi di legittimità, e non di merito, possono trovare accoglimento.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti si basavano su una richiesta di riesame dei fatti e delle prove, attività che non è permessa nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. I ricorrenti contestavano la ricostruzione della vicenda, non un errore di diritto.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
È possibile, ma solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o inesistente. Come chiarito dall’ordinanza, se il giudice motiva il diniego con la semplice assenza di elementi positivi, la decisione è legittima e non può essere censurata in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza in data 09/01/2023 della C di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza in data 18/09/2019 del tribu Padova, che li aveva condannati per il reato di ricettazione;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, proposti nell’interesse di entrambi gli con cui si contesta la sussistenza del delitto di ricettazione e in subordine se derubricazione nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., risultano manife infondati, in quanto denunciano violazioni di legge sostanziale basate su assunti re ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legitti che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esp ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione) f applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione di penale respons prevenuti per il reato di ricettazione;
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circos attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente info presenza (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata) di una motiva esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittim motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489);
Osservato che la doglianza che contesta la sussistenza della recidiva nei confront NOME, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina 3 della moti dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudic fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui quest consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui a cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le preceden verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativ perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminoge commissione del reato “sub iudice”;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conda ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cias favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente