Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta senza un esame nel merito, a causa della sua formulazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate dalla difesa erano generiche e miravano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. Analizziamo la vicenda per comprendere i confini del giudizio di Cassazione e l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici.
I Fatti del Caso: Un Incendio in Cella
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di incendio, commesso all’interno della cella in cui era detenuto. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione, riconoscendo la recidiva reiterata infraquinquennale e concedendo le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate. La difesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
I Motivi del Ricorso: Critiche alla Recidiva e alla Pena
La difesa ha contestato la sentenza d’appello su due punti principali:
1. Omessa motivazione sulla recidiva: Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui la sua condizione di recidivo dovesse effettivamente comportare un aumento della pena.
2. Omessa motivazione sulla determinazione della pena: La difesa ha criticato anche il modo in cui la pena era stata quantificata, ritenendolo non sufficientemente giustificato.
La tesi difensiva, in sostanza, era che la Corte d’Appello avesse applicato degli automatismi senza una reale valutazione del caso specifico.
La Decisione della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti o le prove.
La Valutazione sulla Recidiva
I giudici di legittimità hanno osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione dettagliata e specifica. Aveva infatti analizzato i precedenti penali dell’imputato, collegandoli al reato attuale. L’incendio in cella era stato visto come un’ulteriore prova della sua “propensione ai reati contro il patrimonio e l’incolumità altrui”. Di conseguenza, la critica del ricorrente è stata considerata un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non una reale censura a un vizio logico della sentenza.
La Congruità della Pena
Anche le critiche sulla quantificazione della pena sono state giudicate del tutto generiche. La Corte ha ritenuto che la sanzione fosse stata commisurata in modo plausibile alla “particolare gravità del fatto” e alla “personalità incline a delinquere dell’imputato”, elementi ampiamente descritti nella motivazione della sentenza impugnata. Non c’era, quindi, alcun vizio da sanare.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Non è sufficiente una critica generica o astratta della decisione impugnata. Nel caso di specie, la difesa non si è confrontata con le argomentazioni concrete svolte dalla Corte d’Appello, ma si è limitata a proporre una diversa lettura degli stessi elementi, chiedendo di fatto un riesame del merito. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era logica, coerente e basata sulle risultanze processuali, e come tale non era sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per avere successo in Cassazione non basta essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario individuare e argomentare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Un ricorso inammissibile, come quello in esame, non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro. La pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi ben fondati e pertinenti ai limiti del giudizio di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza d’appello erano generiche, non si confrontavano specificamente con le motivazioni del giudice di merito e chiedevano di fatto un nuovo esame dei fatti, attività non permessa in sede di legittimità.
Come ha giustificato la Corte la valutazione sulla recidiva dell’imputato?
La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata aveva motivato dettagliatamente la recidiva, correlando i precedenti penali dell’imputato con la condotta attuale (l’incendio in cella) e dimostrando la sua già manifestata propensione a commettere reati contro il patrimonio e l’incolumità altrui.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22776 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un -anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 424 e 425 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterat infraquinquennale e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
Ritenuto che la difesa lamenta l’omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva e sulla determinazione della pena, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica i precedenti penali e li correla alla condotta oggetto di questo giudizio evidenziando che l’incendio provocato dall’imputato all’interno della cella costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ai reati contro il patrimonio e l’incolumità altrui;
che le critiche alla commisurazione della pena sono del tutto generiche a fronte di una sanzione commisurata plausibilmente alla particolare gravità del fatto e alla personalità incline a delinquere dell’imputato, ampiamente descritta nella motivazione della sentenza impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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I PreÌ’dente
Così deciso il 23 maggio 2024