Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. La decisione offre spunti cruciali sul divieto di presentare motivi nuovi in sede di legittimità e sul calcolo della prescrizione in presenza di circostanze come la recidiva. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per cinque distinti episodi di evasione, avvenuti nell’arco di circa due mesi. L’imputato, sottoposto a una misura cautelare domiciliare, si era reso irreperibile a seguito di diversi controlli delle forze dell’ordine, venendo infine rintracciato in un altro comune in possesso di un documento falso. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole dei reati ascritti.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso Inammissibile
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione basato su due motivi principali:
1. Errata valutazione della prova: Si contestava l’illogicità della motivazione sostenendo che i cinque episodi di evasione dovessero essere considerati come un unico reato continuato, e non come reati distinti.
2. Estinzione del reato per prescrizione: Si asseriva che il termine massimo per la prescrizione fosse già decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello.
La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, fornendo una chiara spiegazione giuridica per il loro rigetto.
Sul Primo Motivo: il Principio della Devoluzione
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché sollevava una questione – quella della configurabilità di un unico reato – che non era stata dedotta nel precedente grado di giudizio. La Cassazione ha ricordato un principio cardine del nostro sistema processuale: non è possibile censurare un vizio di motivazione su un profilo che non è stato sottoposto all’esame del giudice d’appello. Introdurre argomenti nuovi in sede di legittimità è una pratica non consentita. A ogni modo, la Corte ha anche sottolineato, seppur incidentalmente, la correttezza della valutazione dei giudici di merito, i quali avevano evidenziato la natura distinta degli episodi di evasione, avvenuti in date diverse e oggetto di procedimenti inizialmente separati.
Sul Secondo Motivo: il Calcolo della Prescrizione
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La difesa sosteneva l’avvenuta prescrizione, ma la Corte ha chiarito che tale termine non era affatto maturato. Due elementi sono stati decisivi per questa conclusione:
* L’incidenza della recidiva: All’imputato era stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Sebbene bilanciata con le attenuanti generiche, tale circostanza aggravante ha l’effetto di aumentare il tempo necessario a prescrivere il reato.
* La sospensione del processo: Durante il giudizio di primo grado, il processo era stato sospeso per oltre sette mesi a causa di un’astensione dalle udienze proclamata dalla camera penale. Anche questo periodo di sospensione, per legge, non viene computato ai fini del calcolo della prescrizione.
La combinazione di questi due fattori ha spostato in avanti il termine di prescrizione, rendendo l’eccezione della difesa priva di fondamento.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due importanti lezioni di carattere processuale e sostanziale. In primo luogo, sottolinea la necessità di strutturare una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio, poiché non è consentito ‘riservare’ argomenti per la Corte di Cassazione. In secondo luogo, evidenzia come circostanze aggravanti quali la recidiva e vicende processuali come la sospensione del dibattimento abbiano un impatto concreto e decisivo sul decorso del tempo e, quindi, sulla possibile estinzione del reato per prescrizione. La decisione finale di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un ricorso inammissibile e manifestamente infondato.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che un profilo non sottoposto all’esame del giudice di appello non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, rendendo il relativo motivo di ricorso inammissibile.
La recidiva influisce sulla prescrizione anche se viene bilanciata con le attenuanti?
Sì, l’ordinanza chiarisce che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, anche se bilanciata con le attenuanti generiche, incide sul termine di prescrizione, allungandolo.
Per quale motivo il calcolo della prescrizione proposto dalla difesa è stato ritenuto errato?
Il calcolo era errato perché non teneva conto di due fattori determinanti: l’aumento del termine dovuto alla recidiva contestata e il periodo di sospensione del processo verificatosi in primo grado, che per legge non viene conteggiato ai fini della prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME son inammissibili per genericità e manifesta infondatezza;
considerato, infatti, che il primo motivo, con il quale si censura l’illogici motivazione per errata valutazione degli elementi di prova e si sostiene la configurabilità di unico reato anziché cinque evasioni, non risulta dedotto in appello, sicché non può censurarsi vizio di motivazione in relazione ad un profilo non sottoposto all’esame del giudice di appel né può trascurarsi che gli episodi sono distinti, che distinti furono i controlli eseguiti l’abitazione nell’arco di due mesi (dal 28 settembre all’8 novembre 2013), tant’è che eran oggetto di distinti procedimenti poi riuniti (v. sentenza di primo grado), e che l’imputa rintracciato solo il 19 novembre in altro comune, in possesso di un documento falso;
rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato ab origine, non essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello per l’incidenza sul termine di prescrizione della recidiva reiterata spec infraquinquennale contestata e ritenuta, benché bilanciata con le attenuanti generiche, e del sospensione verificatasi in primo grado per astensione proclamata dalla camera penale dall’11 novembre 2015 al 29 giugno 2016 (v. sentenza di primo grado);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consiglieretbstensore