Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
Quando un ricorso per Cassazione viene definito generico, le possibilità di successo sono quasi nulle. In questi casi, la Corte Suprema lo dichiara ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione. È quanto accaduto in una recente ordinanza, che ha confermato la condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, delineando i confini netti tra una valida contestazione e una mera riproposizione di argomenti già valutati.
La ricostruzione dei fatti: dal tentativo di furto alla fuga
La vicenda giudiziaria trae origine da una condotta particolarmente grave. L’imputato, dopo aver tentato un furto con strappo, si era dato alla fuga a bordo di un veicolo, tenendo una condotta di guida estremamente pericolosa. Una volta raggiunto da un agente di Polizia, anziché fermarsi, l’uomo aveva reagito con violenza, sferrando un calcio all’operatore. Tale sequenza di eventi ha portato alla sua condanna nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la configurabilità del reato di resistenza sia quella del tentato furto con strappo. Ha inoltre sollevato una questione relativa alla prescrizione del reato. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali, che evidenziano i vizi del ricorso presentato.
Genericità e assertività dei motivi
Il primo e fondamentale punto è la natura dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato come le censure mosse alla sentenza d’appello fossero ‘generiche e meramente assertive’. In altre parole, la difesa non ha individuato specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di doglianza non è ammesso in sede di legittimità, dove la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. La Corte di merito, infatti, aveva già esaminato e respinto le stesse deduzioni, ricostruendo i fatti e motivando la sussistenza del reato sulla base della condotta violenta e oppositiva dell’imputato.
La manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione
Anche il motivo relativo alla prescrizione del reato è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha rilevato la presenza di una ‘recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale’ a carico dell’imputato. Questa circostanza aggravante ha l’effetto di aumentare i termini di prescrizione, rendendo l’eccezione della difesa priva di qualsiasi fondamento giuridico e quindi chiaramente respingibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si possono riproporre all’infinito le proprie tesi fattuali sperando in una valutazione diversa. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo porta a una condanna definitiva, ma comporta anche ulteriori sanzioni pecuniarie per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso generici e meramente assertivi, in quanto non contestavano vizi specifici della sentenza impugnata ma si limitavano a riproporre una ricostruzione dei fatti già esaminata e respinta dai giudici di merito.
Quale condotta ha portato alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale?
L’imputato è stato condannato per la sua condotta violenta e oppositiva, consistita nel darsi alla fuga con una guida spericolata dopo un tentativo di furto e, una volta raggiunto, nello sferrare un calcio a un agente di Polizia.
Perché l’argomento sulla prescrizione del reato è stato respinto?
Il motivo sulla prescrizione è stato giudicato manifestamente infondato a causa della presenza di una recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale a carico dell’imputato, circostanza che aumenta i termini necessari per la prescrizione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato e corretta qualificazione dei fatti. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reatgevidenziando la condotta violenta e oppositiva dell’imputato che, fermato dopo il tentativo di furto di strappo parimenti contestatogli, si dava alla figa con una condotta di guida spericolata e, raggiunto dall’agente di Polizia gli sferrava un calcio;
anche i motivi di ricorso sulla configurabilità del reato di cui all’art. 56- 624 bis cod. pen. sono svolti in fatto e riproduttivi di censure, sull’alternati ricostruzione del fatto, esaminate dai giudici di merito;
manifestamente infondato, in presenza della ritenuta recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, il motivo di ricorso sulla prescrizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024