Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34213 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nata a Messina il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Taormina il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 18 Aprile 2025 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME e rigettare il ricorso della COGNOME; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, e dell’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alle considerazioni del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 2 Aprile 2024 con cui è stata dichiarata la responsabilità di COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante della
RAGIONE_SOCIALE, in ordine ai reati di invasione arbitraria di un terreno di proprietà pubblica, allo scopo di realizzare un deposito di fresato d’asfalto nell’alveo del torrente e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, in assenza RAGIONE_SOCIALE necessarie autorizzazioni;
la responsabilità di NOME COGNOME, nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, per avere realizzato una discarica abusiva su un terreno di cui aveva la disponibilità, costruendo altresì manufatti abusivi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di permesso a costruire;
la colpevolezza di COGNOME NOME per avere realizzato una discarica abusiva su un’area di cui aveva la disponibilità, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza RAGIONE_SOCIALE prescritte autorizzazioni.
2. Avverso detta pronunzia hanno proposto distinti ricorsi i tre imputati.
3. NOME COGNOME deduce quanto segue:
3.1 vizio di motivazione e travisamento della prova nonché inosservanza dell’art. 192 cod.proc.pen. poiché, a fronte della doglianza formulata con il primo motivo di appello, con cui si deduceva l’assoluta mancanza di prova circa la proprietà dell’automezzo che il 16 Aprile 2020 scaricava nel torrente Larderia del fresato di asfalto, la Corte di merito ha osservato che la Polizia municipale era in possesso della targa del predetto autocarro, e in forza di questo dato era risalita alla titolarità del mezzo in capo alla RAGIONE_SOCIALE, di cui l’odierna imputata è rappresentante legale. Quanto affermato dalla Corte non si desume dagli atti processuali, poiché mai la Polizia municipale ha asserito di essere in possesso del numero di targa dell’autocarro che aveva scaricato il materiale e, anzi, il teste COGNOME ha spiegato di essere risalito alla targa in epoca successiva e attraverso alcune scritte presenti sul veicolo, osservato in data 29 Aprile 2020 in luogo diverso da quello in cui si sarebbero verificati i fatti.
Anche il teste di p.g. COGNOME, all’udienza del 3 ottobre 2023, ha asserito che il numero di targa sul quale effettuare gli accertamenti era stato fornito dal pubblico ministero. La Corte fa coincidere l’automezzo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE individuato il 29 Aprile 2020 con quello che aveva scaricato il fresato d’asfalto sul torrente Larderia il 16 Aprile 2020, così incorrendo in un palese travisamento della prova.
2.2 Vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. poiché la Corte di appello a pagina 9 della sentenza impugnata, con riferimento alla deposizione del teste COGNOME, ha affermato che questi aveva chiarito che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era iscritta all’albo dei gestori che consente solo la
gestione e il trasporto di rifiuti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE stessa e che la citata impresa aveva rapporti con il RAGIONE_SOCIALE.
Tale affermazione contrasta in modo insanabile con l’effettivo contenuto della deposizione dei due testi, i quali hanno affermato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun appalto per conto del RAGIONE_SOCIALE; COGNOME in particolare affermava che la RAGIONE_SOCIALE coinvolta era la RAGIONE_SOCIALE e non la RAGIONE_SOCIALE
A conferma e riscontro RAGIONE_SOCIALE superiori deposizioni, all’udienza del 13 Febbraio 2024 veniva prodotto un certificato dal quale si evince che la RAGIONE_SOCIALE aveva quale amministratore legale tale COGNOME, soggetto al quale si era rivolto il coimputato COGNOME, come risulta dalle sommarie informazioni acquisite all’udienza del 13 Febbraio 2024: COGNOME in quella sede affermava che per potere transitare in sicurezza aveva chiesto la cortesia all’operaio della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, impegnata nella s carifica dell’autostrada, di scaricare del materiale di risulta sulla stradella. Nella sostanza dagli atti emerge la prova della estraneità ai fatti dell’odierna ricorrente, la cui società all’epoca non aveva alcun appalto con il RAGIONE_SOCIALE e non poneva in essere attività di scarifica del manto stradale.
2.3 Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine agli artt. 131 bis 133,163 164 e 203 cod.pen. poiché la Corte non ha accolto il motivo di appello con cui si lamentava l’eccessiva entità della pena, il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena di cui l’imputata poteva usufruire, limitandosi a richiamare le caratteristiche della condotta e le potenzialità lesive. Nel caso in esame l’imputata ha due soli precedenti di lieve entità, e risalenti nel tempo, che non possono palesare una tendenza alla reiterazione del comportamento illecito, considerato peraltro che la ricorrente non ha mai usufruito del beneficio della sospensione e che i precedenti sono costituiti da un’assoluzione perch é non punibile per particolare tenuità del fatto e da un reato contravvenzionale, per il quale ha riportato condanna alla pena dell’ammenda.
4. NOME COGNOME deduce quanto segue:
4.1 vizio di motivazione in relazione agli articoli 415 bis e 552 cod.proc.pen. poiché con l’appello l’imputato aveva eccepito la nullità della sentenza per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE persone offese dal reato, già individuate nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, ma la Corte di appello ha respinto l’eccezione, ritenendola non sostenuta da adeguato interesse. Sostiene il ricorrente che l’interesse a censurare la pronunzia coincide con l’interesse al rispetto RAGIONE_SOCIALE regole processuali che sono
state violate, poiché l’ordinanza di convalida di sequestro e conseguentemente anche il provvedimento di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, avrebbero dovuto essere notificati a coloro che hanno subito il sequestro, e cioè ai proprietari dell’area e non all’imputato, che non aveva alcun diritto sul bene, trovandosi soltanto sui luoghi come titolare della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha peraltro sostenuto che nel caso di reati ambientali, persona offesa è lo Stato, ma non ha considerato che nel caso in esame il delitto è stato consumato su area privata.
In conclusione dal momento del deposito dell’ordinanza di convalida del sequestro le regole processuali in ordine alla costituzione RAGIONE_SOCIALE parti non sono state rispettate ed è stato violato anche l’art. 415 bis cod.proc.pen. poiché il provvedimento di convalida è di data anteriore rispetto all’emissione dell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini, mentre si rendeva necessario notiziare i proprietari dell’area per consentire loro di partecipare al giudizio ed allegare eventuali circostanze penalmente rilevanti.
4.2 Con memoria trasmessa l’8/9/2025 l’AVV_NOTAIO ha formulato un motivo nuovo, eccependo l’ inutilizzabilità della annotazione di servizio del 23 giugno 2020, nella parte in cui fa riferimento ad informazioni fornite dall’indagato nell’assenza del suo difensore, ed osservando che dalla stessa deriva l’assenza di prova della riconducibilità della condotta illecita al ricorrente.
COGNOME NOME deduce vizio di motivazione in ordine agli artt. 415 bis e 552 cod.proc.pen. poiché la sentenza deve ritenersi nulla per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE persone offese, sebbene già individuate nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
In particolare osserva il ricorrente che i proprietari dell’area sequestrata il 25 giugno 2020 non sono stati ritenuti responsabili di reato ambientale, sicché alle medesime conclusioni avrebbe dovuto pervenirsi nei confronti dell’imputato COGNOME NOME che, per il solo fatto di essere il legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’area sequestrata, è stato riconosciuto responsabile per avere realizzato una discarica abusiva in assenza di autorizzazione.
3.1 Il difensore di COGNOME ha inviato memoria con cui insiste nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili sia perché generici, in quanto costituiscono una pedissequa reiterazione RAGIONE_SOCIALE questioni già sollevate con gli atti di appello e non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado,
sia perché le censure tendono a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato correttamente considerato dai giudici di merito, nel rispetto dei criteri di logica e RAGIONE_SOCIALE norme di legge.
Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale RAGIONE_SOCIALE stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 – dep. 04/04/2016, De NOME e altro, Rv. 26692401)
2.Ricorso COGNOME
2.1 Il primo motivo di ricorso è nel complesso manifestamente infondato in quanto nella sentenza di primo grado, che costituisce un unicum con la pronunzia impugnata, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, viene ricostruita nel dettaglio la vicenda e le modalità con cui è stata individuata come responsabile dell’indebito sversamento di materiale l’odierna imputata.
In particolare viene precisato che il coimputato COGNOME, che aveva commissionato il trasporto ed era presente sui luoghi in occasione dello scarico di fresato d’asfalto, aveva riferito di essersi rivolto alla impresa di tale COGNOMECOGNOME impegnata nell’att ività di scarifica di un vicino tratto RAGIONE_SOCIALE; il coimputato faceva improprio riferimento al precedente rappresentante legale della società, che all’epoca dei fatti era stata da tempo assorbita dalla RAGIONE_SOCIALE di cui era rappresentante legale la RAGIONE_SOCIALE; questa RAGIONE_SOCIALE aveva effettivamente in corso un appalto con il RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del quale aveva proceduto alla scarifica del manto stradale e utilizzava due automezzi, uno dei quali corrispondeva a quello ripreso il 16 aprile dalle telecamere di videosorveglianza nell’atto di scaricare il materiale, anche perché coincidevano alcune sue caratteristiche esterne.
Non ricorre la denunziata violazione di legge in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. in quanto va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione di questa norma, riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo l’inosservanza del citato articolo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 – dep. 15/09/2017, COGNOME e altro, Rv. 27129401)
Nel caso in esame non ricorre neppure il travisamento della prova, poiché i giudici di merito hanno ricostruito in modo concorde e conforme ai criteri di logica gli elementi probatori emersi, desumendo dagli stessi l’inequivoco coinvolgimento dell’impre sa della COGNOME nella condotta illecita accertata e pervenendo alla conclusione che solo l’automezzo dell’impresa della ricorrente, che aveva in corso lavori di scarifica del manto stradale nelle vicinanze, poteva aver scaricato parte di questo materiale di risulta per realizzare una stradella, su richiesta del coimputato COGNOME; tale ricostruzione ha trovato il conforto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del coimputato il quale ha confermato di essersi rivolto alla RAGIONE_SOCIALE di tale COGNOME, che dagli accertamenti effettuati, dalle prove dichiarative e documentali riportate in sentenza, risulta essere stata prima dei fatti assorbita dalla RAGIONE_SOCIALE La difesa omette di confrontarsi con questa articolata spiegazione e, trascurando le inferenze logiche correttamente operate dai giudici di merito, censura l’illogicità della motivazione, incorrendo nel vizio di genericità.
Va peraltro osservato che la difesa invoca in sostanza una diversa ricostruzione della vicenda sulla base di una valutazione alternativa dei mezzi di prova, così formulando censure di merito che esulano dalla competenza di questa Corte.
2.2 Il secondo motivo è strettamente connesso al primo ed è manifestamente infondato per le medesime motivazioni: non ricorre il denunciato travisamento della prova, in quanto a pagina 9 della sentenza di primo grado emerge la certa riconducibilità dei fatti alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratrice all’epoca l’odierna ricorrente. Il Tribunale osserva che tale compagine aveva, qualche anno prima dei fatti oggetto del presente giudizio, assorbito e acquisito le quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. e proprio questa vicenda e l’assonanza RAGIONE_SOCIALE due denominazioni aveva cagionato l’errore materiale in cui era incorso il teste di PG., ispettore COGNOME, che nel corso della sua audizione aveva indicato quale RAGIONE_SOCIALE coinvolta nei lavori di scarifica la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; l’evidenza dell’errore è palesata dall’ incipit della sua deposizione, in cui correttamente si riferiva alla RAGIONE_SOCIALE, e dagli altri atti anche a sua firma, in cui si fa chiaro riferimento a tale società.
In sostanza, a prescindere dall ‘ erronea denominazione indicata dal teste, il Tribunale ha dato contezza del ragionamento per cui è stata individuata la responsabilità della società RAGIONE_SOCIALE e della sua rappresentante legale, odierna ricorrente. Non ricorre, pertanto, alcun travisamento della prova ma una ricostruzione della vicenda fondata sulle emergenze probatorie, con cui peraltro la difesa non si confronta e la cui correttezza neppure censura.
2.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha escluso la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la personalità dell’imputata che ha due precedenti specifici e la mancanza di elementi di segno positivo che possano giustificare la concessione del beneficio. Si tratta di motivazione conforme ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni osservato che le attenuanti generiche vanno riconosciute in presenza di elementi positivi nella condotta dell’imputato che non integrino un’attenuante tipica.
Quanto alla sospensione condizionale, i precedenti dell’imputata costituiscono un elemento ostativo alla concessione del beneficio, poiché si tratta di due fatti illeciti e anche l’assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. produce effetti penali; inoltre dette condotte, a prescindere dalla loro gravità, sono state ritenute idonee a giustificare la prognosi negativa di astensione della commissione di ulteriori e reati in ragione della natura analoga RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate nel presente giudizio.
3. Ricorso COGNOME
3.1 La censura formulata con l’unico motivo dedotto con il ricorso è reiterativa e manifestamente infondata poiché, come correttamente affermato dalla Corte di appello la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, escluso che l’indicazione della persona offesa dal reato costituisca elemento essenziale , previsto a pena di nullità, dell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio; la relativa censura non può, comunque, essere dedotta dall’imp utato, la cui posizione non ha subito alcun pregiudizio in ragione di questa asserita violazione, in quanto COGNOME, che è tra l’altro marito della comproprietaria, è il soggetto che ha la disponibilità del terreno su cui è stato realizzato l’illecito deposito di rifiuti e tanto basta.
3.2 A prescindere dalla ritualità della sua formulazione, l’eccezione di inutilizzabilità dedotta con i motivi nuovi è manifestamente infondata poiché la giurisprudenza ha da tempo affermato che sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel caso in cui l’atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo RAGIONE_SOCIALE parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187; Sez. 2 n. 26209 del 23/02/2017 , Panetta Rv. 270314 01).
Dalla sentenza di primo grado a pag. 10 emerge che l’annotazione di servizio è stata acquisita con il consenso RAGIONE_SOCIALE parti.
Inoltre non va trascurato che anche il teste COGNOME ha reso dichiarazioni in dibattimento in ordine al ruolo del COGNOME e di quanto osservato in occasione del sopralluogo. La censura è, pertanto, anche generica poiché il ricorrente non effettua la prescritta prova di resistenza, per verificare la tenuta del compendio probatorio assunto ai fini dell’affermazione di responsabilità, una volta escluso il contenuto della prova che sostiene essere inutilizzabile.
4.Ricorso COGNOME
La censura proposta da COGNOME è in parte priva di interesse per le motivazioni già formulate nei confronti del coimputato COGNOME e in parte manifestamente infondata, poiché la responsabilità dell’imputato si ricollega al suo diretto coinvolgimento nella condotta illecita, in quanto nella veste di responsabile della società che gestiva un’attività di RAGIONE_SOCIALE utilizzava il materiale di risulta della scarifica per realizzare un parcheggio ad uso della struttura su un terreno in origine destinato ad agrumeto.
Per le considerazioni di sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Roma, 24 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME