Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
AEkUZZESE NOME (CUI 04RMR3I), nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’affermazione di responsabilità per il reato di rapina e la mancata riqualificazione nel delitto truffa aggravata dall’avere ingenerato nella vittima il timore di un pericol immaginario, non è consentito in questa sede per un duplice ordine di ragioni: da un lato, deve osservarsi come esso prospetti profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti e logici argomenti giuri (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare aspecifici e soltanto apparenti, perché non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della ritenuta integrazione, da parte dei ricorrenti, del delitto di rapina loro attribuito; dall’ lato, è volto a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio in merito all’attendibilità della persona offesa, nonostante la preclusione
I
per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, inoltre, detto motivo è manifestamente infondato poiché, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice del fatto può valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità, anche la sola deposizione della persona offesa e fondare su di essa la propria decisione, dopo avere indicato – come è avvenuto nel caso in esame – gli elementi logici e giuridici in base a cui la vittima sia stata ritenuta credibile e le sue dichiarazioni attendibili. Un tale giudizio insindacabile in sede di legittimità, poiché il suo esame verterebbe inammissibilmente su una rivalutazione della prova (ex plurimis, Sez. 3, n. 1074 del 19/10/1970, Strazzeri, Rv. 116205);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata esclusione dell’aggravante dell’uso dell’arma, è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. la pag. 5, dove si afferma correttamente che, ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’uso delle armi, non rileva né il mancato ritrovamento dell’arma né il fatto che potesse trattarsi – come asserito dalla difesa – di una pistola giocattolo) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;
reputato che il terzo motivo di doglianza, con cui si lamenta – in favore della ricorrente NOME COGNOME – il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda la pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili in questa sede;
rilevato che il quarto motivo di doglianza, con cui si contesta – per il ricorrente COGNOME NOME – il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pag. 5-6 della sentenza
impugnata), considerato anche il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il mancato riconoscimento di dette circostanze può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.