Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso riguardava due persone condannate per rapina che speravano di ottenere una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave. La decisione della Suprema Corte offre spunti importanti sulla differenza tra una valutazione di merito e un controllo di legittimità.
Il caso: dalla condanna per rapina al ricorso in Cassazione
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina ai sensi dell’art. 628 del codice penale, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la qualificazione giuridica del fatto data dai giudici di merito.
I motivi del ricorso: una richiesta di riqualificazione del reato
L’unico motivo alla base di entrambi i ricorsi era la richiesta di derubricare il reato da rapina a quello, meno grave, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsto dall’art. 393 del codice penale. Secondo i ricorrenti, la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti era errata e meritava una diversa interpretazione.
La decisione della Cassazione e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Questa scelta non è entrata nel merito della colpevolezza o meno degli imputati, ma si è basata su precise regole procedurali.
La mancanza di specificità dei motivi
Il primo ostacolo insormontabile per i ricorrenti è stata la genericità e la mancanza di specificità del loro motivo. Un ricorso in Cassazione deve indicare in modo chiaro e preciso quali norme di legge sarebbero state violate e perché, non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’argomentazione fosse vaga e non adeguatamente supportata da specifici riferimenti processuali.
Il divieto di rivalutazione dei fatti
Il secondo e decisivo punto riguarda la natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di ricostruire nuovamente i fatti o di valutare diversamente le prove (come le testimonianze o i documenti), ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. I ricorrenti, invece, chiedevano proprio una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “alternativa ricostruzione dei fatti”, attività precluse alla Corte di Cassazione.
Le motivazioni
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Corte ha spiegato che i giudici di merito avevano correttamente inquadrato i fatti nella fattispecie della rapina (art. 628 c.p.) e avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del loro convincimento. Il tentativo dei ricorrenti di proporre una diversa lettura delle prove, senza individuare specifici “travisamenti” (cioè errori manifesti e decisivi nella lettura di un atto processuale), si configurava come una richiesta di un terzo grado di giudizio di merito, che non è previsto dal nostro ordinamento. Pertanto, essendo i ricorsi privi dei requisiti di legge, sono stati dichiarati inammissibili.
Le conclusioni
La decisione conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole rigorose. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei giudici precedenti; è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio logico grave e manifesto nella motivazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma i ricorrenti vengono anche condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (in questo caso, 3.000 euro ciascuno) alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente impeccabili, focalizzati su questioni di diritto e non su mere contestazioni fattuali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era privo di specificità e tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di sola legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di effettuare un “sindacato di legittimità”. Ciò significa che deve verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, senza poter riesaminare i fatti o le prove del processo.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La loro condanna penale, inoltre, è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all’art. 393 cod. pen., è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 );
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.