Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, tecnicamente fondati e non si limitino a chiedere una nuova valutazione delle prove. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e volto a un riesame del merito, attività preclusa in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Truffa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro dell’accusa e della successiva condanna poggiava su un elemento probatorio ritenuto decisivo dai giudici di merito: l’intestazione di una carta prepagata, utilizzata per ricevere i proventi dell’attività illecita, proprio al ricorrente.
L’appellante, nel suo ricorso, contestava l’affermazione di responsabilità, cercando di offrire una diversa ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la sua difesa non si concentrava su specifici vizi di legge della sentenza impugnata, ma piuttosto su una critica generale dell’interpretazione data alle prove.
L’Analisi della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, etichettando il ricorso come “del tutto generico”. I giudici hanno evidenziato due carenze fondamentali:
1. Mancata specificazione del vizio: Il ricorrente non ha indicato con la dovuta precisione quale dei vizi di legittimità, elencati tassativamente dall’art. 606 del codice di procedura penale, affliggesse la sentenza d’appello.
2. Richiesta di una nuova ponderazione dei fatti: L’intera argomentazione era diretta a sollecitare un’impossibile nuova valutazione degli elementi istruttori. La Cassazione, tuttavia, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha ribadito che la sentenza impugnata aveva già chiarito in modo esauriente la “pregnanza” dell’intestazione della carta prepagata al ricorrente. Questo elemento, in assenza di “specifiche emergenze processuali” che potessero suggerire una diversa ricostruzione, era stato considerato sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza. Il ricorso, non offrendo elementi concreti e giuridicamente rilevanti per scardinare tale ragionamento, si è rivelato inefficace. Pertanto, la Corte ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito importante sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. Dimostra che una contestazione generica dell’impianto accusatorio, che si limita a criticare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, è destinata al fallimento. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile individuare e argomentare con precisione vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La decisione riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto, e non come un ulteriore tribunale dove poter ridiscutere i fatti della causa.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto del tutto generico e finalizzato a ottenere una nuova valutazione delle prove, un compito che non rientra nelle sue competenze.
Quale elemento di prova è stato considerato decisivo nella sentenza impugnata?
L’elemento considerato decisivo è stata l’intestazione al ricorrente della carta prepagata sulla quale erano stati accreditati gli importi provenienti dall’attività illecita.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRICASE il 11/09/1987
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di . ricorso, con cui si contesta (senza, tra l’altro indicare con la dovuta precisione la specie di vizio censurato ex art. 606 cod. proc. pen.) l’affermazione di responsabilità per la realizzazione del reato di cui 640 cod. pen., è del tutto generico e comunque diretto a sollecitare un’impossi nuova ponderazione degli elementi istruttori (laddove la sentenza impugnata – pp 3-4 – chiarisce la pregnanza dell’intestazione al ricorrente della Postepay s erano confluiti gli importi maliziosamente prelevati, in difetto di speci emergenze processuali da cui potersi desumere una diversa ricostruzione de fatti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.