Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, specialmente quando i motivi sono generici. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per condotte di spaccio. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due principali doglianze:
1. La determinazione della pena, a suo dire eccessiva perché superiore al minimo edittale senza un’adeguata motivazione.
2. La mancata applicazione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale, che avrebbero potuto evitargli il carcere.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le circostanze per concedere un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non potesse essere accolto. Le motivazioni si concentrano sulla natura delle censure sollevate, giudicate inadeguate per un giudizio di legittimità.
Il primo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato ritenuto inammissibile perché le critiche erano aspecifiche e reiterative. Il ricorrente si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione della gravità del fatto e la conseguente determinazione della pena sono compiti del giudice di merito. La Suprema Corte può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Anche il secondo motivo, riguardante le pene sostitutive, è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva motivato congruamente il proprio diniego, basandosi sul pericolo di recidiva. Tale pericolo era stato desunto dai precedenti specifici dell’imputato e dalle modalità concrete dei fatti. La Cassazione ha sottolineato che questa valutazione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova e autonoma valutazione in sede di legittimità, a meno di evidenti vizi logici, qui assenti.
Infine, la Corte ha considerato irrilevante anche una memoria difensiva successiva, in quanto si limitava a riproporre le medesime censure già giudicate inammissibili.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza è un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici di merito. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, tecnici e mirati a individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Ripetere argomentazioni già respinte o formulare critiche generiche non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi di legittimità o palesi illogicità nella sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice di non concedere le pene sostitutive?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito presenta vizi logici evidenti o contraddizioni. La valutazione sul pericolo di recidiva, che giustifica il diniego, è un giudizio discrezionale che la Cassazione non può riesaminare nel merito se è supportato da una motivazione congrua, come avvenuto in questo caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo in tema di determinazione della pena oltre il minimo edittale risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla valutazione della gravità del fatto e sulla reiterazione delle condotte di spaccio;
ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che la memoria del 19 settembre 2025 prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 6 ottobre 2025