Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Oltraggio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione e le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo generico.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di primo grado, aveva proposto appello, ma la Corte territoriale di Trieste aveva confermato la sua responsabilità penale. Non pago della decisione, l’imputato presentava ricorso per cassazione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l’aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato una carenza strutturale decisiva. I motivi presentati non introducevano nuove questioni di legittimità o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già avanzate in appello. La Corte di Appello, secondo gli Ermellini, aveva già fornito una risposta puntuale, con una motivazione ‘congrua e lineare’, a tutte le doglianze della difesa. Pertanto, il ricorso è stato qualificato come una ‘mera replica’ delle argomentazioni precedenti, disattese in secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri: la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è generico quando non si confronta specificamente con le ragioni della decisione che contesta, limitandosi a ripetere doglianze già respinte. È manifestamente infondato quando le argomentazioni appaiono, fin da subito, prive di pregio giuridico. In questo caso, entrambi i vizi erano presenti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha infatti condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale: è essenziale formulare motivi specifici, pertinenti e critici rispetto alla motivazione del giudice precedente. Limitarsi a ripetere argomenti già esaminati e respinti si traduce in un’impugnazione destinata al fallimento e a un ulteriore aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Si limitava a essere una mera replica delle censure già formulate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva già risposto con una motivazione congrua e lineare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva contestato il ricorrente riguardo alla sentenza d’appello?
Il ricorrente aveva contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e l’aumento di pena che era stato applicato a titolo di continuazione interna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede.
La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha fornito puntuale risposta alle censure aventi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l’aumento apportato a titolo di continuazione interna (pag. 3-6).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025.